Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 105/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600256

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di conferma del diniego di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale e nota della Questura confermativa del precedente parere

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Ancona che ha confermato il precedente diniego di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, nonché la nota della Questura che ha confermato il parere negativo già espresso. Ha chiesto la sospensione cautelare degli atti, sostenendo, secondo quanto emerge dall’ordinanza, che la propria storia personale e gli elementi relativi alla situazione di pericolo giustificassero il rinnovo del titolo, anche alla luce della precedente ordinanza cautelare del Consiglio di Stato. Il giudice ha rilevato inoltre che il ricorrente aveva allegato dichiarazioni di alcuni ex dirigenti della Pubblica Sicurezza e una denuncia del 27 marzo 2026, quest’ultima non depositata in giudizio.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto che non emergessero, allo stato e con carattere attuale, elementi apprezzabili idonei a giustificare il rinnovo temporaneo del titolo di polizia. Quanto al fumus boni iuris, ha affermato che la precedente ordinanza cautelare del Consiglio di Stato non pareva aver superato il consolidato principio secondo cui il rischio attuale deve essere dimostrato dall’interessato, senza inversione dell’onere probatorio. Ha escluso che la storia personale del ricorrente possa fondare un diritto permanente a circolare armato, salvo prova da parte dell’amministrazione della cessazione del pericolo. Ha ritenuto che l’amministrazione, in esecuzione della misura cautelare del Consiglio di Stato, avesse svolto un ulteriore approfondimento, attualizzando la storia personale e considerando anche alcuni episodi di molestia notturna denunciati tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Il giudizio discrezionale espresso dall’amministrazione non è apparso affetto da palesi vizi sintomatici, quali travisamenti, errori circostanziali od omissioni essenziali, tali da giustificare la sospensione nella fase cautelare. Gli ulteriori elementi dedotti dal ricorrente sono stati ritenuti successivi al provvedimento impugnato e, in applicazione del principio tempus regit actum, non valutabili in questa sede. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l’istanza è stata respinta per l’assenza di un apprezzabile periculum in mora e per la carenza, allo stato, di fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In materia di licenza di porto d’armi per difesa personale, l’esistenza di un rischio attuale deve essere dimostrata dall’interessato; non opera un’inversione dell’onere probatorio a carico dell’amministrazione.
  • La precedente titolarità o il rinnovo pregresso di un titolo di polizia non attribuiscono un diritto permanente a circolare armati: il titolo resta subordinato alla verifica attuale dei presupposti di pericolo e alla valutazione discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza.
  • In sede cautelare, la sospensione di un diniego relativo a un titolo di polizia richiede elementi attuali e apprezzabili sia quanto al periculum in mora sia quanto alla plausibile illegittimità dell’atto; la mera allegazione di una situazione personale non è sufficiente.
  • Il sindacato cautelare sul giudizio discrezionale dell’amministrazione in materia di pubblica sicurezza può condurre alla sospensione dell’atto in presenza di palesi vizi sintomatici, quali travisamento dei fatti, errori circostanziali od omissioni essenziali.
  • In applicazione del principio tempus regit actum, gli elementi di fatto successivi all’adozione del provvedimento impugnato non sono valutabili per giudicarne la legittimità, salvo quanto eventualmente rilevi nell’ambito di una nuova valutazione amministrativa.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelareEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.