Cassazione Civile, Ordinanza n. 14890/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU 2015 emesso da un ente locale e impugnato dalla società contribuente, che rivendicava il regime agevolativo/esentivo per i c.d. immobili merce, costruiti dall’impresa costruttrice e destinati alla vendita. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dello Statuto del contribuente per asserito difetto di motivazione dell’atto e mancato contraddittorio endoprocedimentale, lamentando che l’ente non avrebbe considerato una memoria difensiva e non avrebbe atteso il termine di sessanta giorni; (2) violazione della normativa sull’esenzione IMU per gli immobili merce, sostenendo che l’agevolazione non potesse essere subordinata alla presentazione della dichiarazione prevista dalla legge, poiché il Comune già conosceva i dati degli immobili; (3) violazione della disciplina sanzionatoria tributaria, deducendo l’esistenza di obiettiva incertezza normativa sulla nuova esenzione, con conseguente non applicabilità delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Sul primo ha affermato che l’avviso era sufficientemente motivato perché idoneo a rendere conoscibili presupposti e quantum della pretesa, e che nel caso non ricorrevano i presupposti del contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio, non trattandosi di tributo armonizzato né di ipotesi espressamente previste di contraddittorio necessario. Sul secondo ha rilevato che, per ottenere l’esenzione IMU per gli immobili merce, la dichiarazione del soggetto passivo è un onere formale previsto a pena di decadenza, insostituibile dalla mera conoscenza di fatto dell’ente; l’omessa presentazione comporta la perdita del beneficio. Sul terzo ha escluso l’obiettiva incertezza normativa, osservando che la disciplina era chiara e già entrata in vigore nell’anno precedente rispetto all’annualità accertata. Conseguentemente il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
La motivazione dell’avviso di accertamento è sufficiente quando consente al contribuente di conoscere presupposti e quantificazione della pretesa; le contestazioni sulla correttezza del criterio applicato attengono alla prova della pretesa, non alla motivazione.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Il contraddittorio endoprocedimentale è necessario solo nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali dell’attività, con nullità dell’accertamento in caso di omissione.
art. 2 D.L. 31 agosto 2013, n. 102
L’esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita opera solo se permangono le condizioni previste dalla norma.
art. 2, comma 5-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 102
L’agevolazione è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di apposita dichiarazione che attesti i requisiti e indichi gli identificativi catastali degli immobili.
art. 13, comma 9-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
Richiamato dalla ricorrente in relazione al regime IMU; la Corte ne valorizza il coordinamento con la disciplina speciale degli immobili merce.
art. 6 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Invocato per escludere le sanzioni; la Corte, però, esclude l’obiettiva incertezza normativa e quindi la causa di non punibilità.
art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212
L’incertezza normativa oggettiva esclude la responsabilità amministrativa tributaria solo quando la norma presenti una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari.
art. 8 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come base della non irrogabilità delle sanzioni in presenza di obiettiva incertezza normativa.
art. 14 preleggi
Le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e non ammettono interpretazione analogica o estensiva oltre i casi espressamente previsti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è soddisfatto quando l’atto espone in modo sufficiente i presupposti di fatto e di diritto della pretesa, consentendo al contribuente una difesa effettiva; non è necessario che l’amministrazione confuti preventivamente ogni memoria difensiva del contribuente.
- Il contraddittorio endoprocedimentale non ha portata generalizzata per tutti i tributi: per i tributi non armonizzati opera solo quando sia espressamente previsto dalla legge o quando ricorrano ipotesi tipiche di contraddittorio necessario, come quelle disciplinate dallo Statuto del contribuente per accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente.
- Le agevolazioni ed esenzioni tributarie sono di stretta interpretazione: il contribuente deve rispettare puntualmente gli oneri formali previsti dalla legge, e la conoscenza di fatto dell’ente impositore non può sostituire la dichiarazione richiesta a pena di decadenza.
- L’omessa presentazione della dichiarazione richiesta per ottenere un’agevolazione fiscale comporta la perdita del beneficio, quando la legge la preveda espressamente come condizione di spettanza.
- L’obiettiva incertezza normativa idonea a escludere le sanzioni sussiste solo in presenza di una reale e inevitabile incertezza interpretativa, valutabile secondo parametri oggettivi; non basta una mera difficoltà soggettiva del contribuente, specie quando la disciplina sia sufficientemente chiara e consolidata.
- La mera novità della disciplina o la sua recente entrata in vigore non sono, da sole, sufficienti a integrare l’incertezza normativa oggettiva, se il significato della norma è chiaro e la sua applicazione al caso concreto è lineare.
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