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Ordinanza

Ordinanza n. 562/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione n. 79 del 27/01/2026, adottata dalla Dirigente, notificata in data 27/01/2026, con la quale la ricorrente è stata esclusa “dalla graduatoria provvisoria formulata dalla Commissione esaminatrice nel verbale del 26 novembre 2025”, relativa alla procedura concorsuale per n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato - area della dirigenza – dirigente amministrativo - settore 7 “servizi generali, servizi demografici e cimiteriali, attrazione risorse e marketing territoriale”; di ogni altro atto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto; Per l’accertamento del diritto della ricorrente ad essere dichiarata vincitrice del concorso;

Giustizia amministrativa202601025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla graduatoria provvisoria di un concorso pubblico per un posto a tempo pieno e indeterminato di dirigente amministrativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione dirigenziale con cui è stata esclusa dalla graduatoria provvisoria formulata dalla commissione esaminatrice nell'ambito della procedura concorsuale per un posto dirigenziale. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto a essere dichiarata vincitrice del concorso. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti contro l'esclusione, ma dà conto esclusivamente della domanda cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare poiché, allo stato, non sussiste un pregiudizio grave e irreparabile. Il giudice ha rilevato che è impugnato il solo provvedimento di esclusione e che non è stata ancora adottata la graduatoria definitiva del concorso; pertanto manca il requisito del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità della fattispecie. L'ordinanza non decide nel merito l'impugnazione né la domanda di accertamento del diritto alla vittoria del concorso.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, risultando insussistente il periculum in mora necessario per concedere la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; in mancanza del periculum in mora la domanda cautelare deve essere respinta.
  • Quando è impugnato un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale, la mancata adozione della graduatoria definitiva può escludere, allo stato, la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, rendendo non accoglibile la domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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