Ordinanza n. 562/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione n. 79 del 27/01/2026, adottata dalla Dirigente, notificata in data 27/01/2026, con la quale la ricorrente è stata esclusa “dalla graduatoria provvisoria formulata dalla Commissione esaminatrice nel verbale del 26 novembre 2025”, relativa alla procedura concorsuale per n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato - area della dirigenza – dirigente amministrativo - settore 7 “servizi generali, servizi demografici e cimiteriali, attrazione risorse e marketing territoriale”; di ogni altro atto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto; Per l’accertamento del diritto della ricorrente ad essere dichiarata vincitrice del concorso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla graduatoria provvisoria di un concorso pubblico per un posto a tempo pieno e indeterminato di dirigente amministrativo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione dirigenziale con cui è stata esclusa dalla graduatoria provvisoria formulata dalla commissione esaminatrice nell'ambito della procedura concorsuale per un posto dirigenziale. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto a essere dichiarata vincitrice del concorso. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti contro l'esclusione, ma dà conto esclusivamente della domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare poiché, allo stato, non sussiste un pregiudizio grave e irreparabile. Il giudice ha rilevato che è impugnato il solo provvedimento di esclusione e che non è stata ancora adottata la graduatoria definitiva del concorso; pertanto manca il requisito del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità della fattispecie. L'ordinanza non decide nel merito l'impugnazione né la domanda di accertamento del diritto alla vittoria del concorso.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, risultando insussistente il periculum in mora necessario per concedere la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; in mancanza del periculum in mora la domanda cautelare deve essere respinta.
- Quando è impugnato un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale, la mancata adozione della graduatoria definitiva può escludere, allo stato, la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, rendendo non accoglibile la domanda cautelare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 mag 2026Ordinanza n. 1112/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 15 mag 2026Ordinanza n. 1116/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 15 mag 2026Ordinanza n. 1085/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 mag 2026Ordinanza n. 1086/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 mag 2026Ordinanza n. 1087/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 mag 2026Ordinanza n. 1088/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →