Sentenza n. 612/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento del verbale datato 26 settembre 2022 della V Sottocommissione per gli esami di Avvocato, sessione 2021, del Distretto della Corte di Appello di Firenze, con cui la ricorrente è stata giudicata non idonea; della comunicazione di mancato superamento dell’esame di abilitazione alla professione forense, pubblicata sull’area personale del portale del Ministero della Giustizia di parte ricorrente in data 06 ottobre 2022; per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque potenzialmente lesivo della posizione dell’odierna parte ricorrente. per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque potenzialmente lesivo della posizione dell'odierna parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della rinuncia dichiarata dalla ricorrente. Non è stata esaminata la legittimità del giudizio di non idoneità né sono stati scrutinati i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della particolarità della controversia.
Atto impugnato: verbale di non idoneità all'esame di abilitazione alla professione forense e comunicazione di mancato superamento dell'esame
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale del 26 settembre 2022 della V Sottocommissione per gli esami di avvocato, sessione 2021, presso il Distretto della Corte d'Appello di Firenze, con cui era stata giudicata non idonea, nonché la comunicazione del mancato superamento dell'esame pubblicata sulla sua area personale del portale del Ministero della Giustizia. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Prima della decisione, con memoria depositata il 5 febbraio 2026, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato PNRR; il testo non attribuisce alla disposizione una specifica interpretazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso intervenuta prima della decisione, quando determina il venir meno dell'interesse alla pronuncia, comporta la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di illegittimità dedotti.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese di lite possono essere integralmente compensate quando il giudice ravvisi la particolarità della controversia.
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