Cassazione Penale, Sentenza n. 39883/2023 del 02/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato le condanne del GUP per plurimi reati: spaccio di stupefacenti (varie imputazioni), spendita di banconote contraffatte e simulazione di reato (Cassella), estorsione e truffa (Valerio Cappello e Silveria Luciani). I motivi principali nei ricorsi comprendevano: la qualificazione di singole cessioni come reato di spaccio invece che consumo di gruppo (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990); la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa o per impiego di lieve quantità (art. 131-bis cod. pen. e art. 62 n.4 cod. pen.); la contestazione dell'aggravante per l'impiego di minore non imputabile (art. 80 d.P.R. 309/1990); la rilevanza della simulazione di reato e della prova relativa alla spendita di monete false; l'omessa valutazione della non menzione; censure generiche sulla quantità e qualità delle sostanze; e il vizio di motivazione in ordine agli elementi costitutivi dell'estorsione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto alcuni ricorsi e dichiarato inammissibili o rigettato altri. In sintesi: 1) D'Onofrio Fabio: annullamento limitato ai profili relativi all'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e all'attenuante ex art. 62 n.4 cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli; il resto del ricorso dichiarato inammissibile. 2) Cassella Maurizio: annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli (relativamente ai capi A e B) per carenza motivazionale). 3) Cappello Valerio e Luciani Silveria: annullamento limitato al capo Z) (presunta estorsione ai danni di Osvelli) e rinvio per nuovo giudizio su quel capo; per il resto i ricorsi sono dichiarati inammissibili. 4) Caravella Giuseppe e Salvatore: i ricorsi sono dichiarati inammissibili per carenze di censure e confermata responsabilità per plurimi episodi di cessione di stupefacenti; condanna alle spese e, in via equitativa, pagamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende. 5) Cappello Giovanni: ricorso inammissibile; condanna al pagamento delle spese e versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. La Cassazione ha motivato che molte questioni erano valutazioni di fatto (intercettazioni, dichiarazioni, quadro probatorio) rimesse al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità salvo manifesta illogicità. Ha invece rilevato carenze motivazionali e omissioni rispetto ai profili sopra indicati per i quali ha disposto l'annullamento e il rinvio.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti), art. 73, comma 5
La Corte ha richiamato i criteri giurisprudenziali per distinguere il consumo di gruppo (mandato all'acquisto) dalla cessione a terzi; ha ritenuto che, nella maggior parte dei casi, le intercettazioni e le dichiarazioni dimostravano cessioni a terzi e non consumo di gruppo
d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti), art. 80
L'aggravante per l'impiego di minore non imputabile è stata valutata come questione di fatto; la Corte ha ritenuto che, rispetto a Giovanni Cappello, gli elementi probatori non escludevano l'aggravante
Codice penale, art. 131-bis
La Corte ha ritenuto che l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità deve essere verificata con motivazione adeguata; nel caso di D'Onofrio la Cassazione ha annullato la pronuncia limitatamente a questo profilo per insufficiente valutazione dell'occasionalità e dell'irrisorietà del fatto
Codice penale, art. 62 n. 4
Analogamente, l'attenuante per il limitato ruolo del reato è stata ritenuta non adeguatamente valutata dalla Corte territoriale per l'episodio di D'Onofrio; la Cassazione ha disposto rinvio per nuovo esame
Codice di procedura penale, art. 616
La norma è stata richiamata per la condanna alle spese dei ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in riferimento al criterio per l'attribuzione, in via equitativa, della somma da versare alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile
Massime di principio
- Le valutazioni probatorie basate su intercettazioni e dichiarazioni sono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito e difficilmente rivedibili in Cassazione, salvo manifesta illogicità della motivazione
- Per configurare il consumo di gruppo (mandato all'acquisto) è necessario provare che l'acquirente agisse sin dall'inizio per conto degli altri, con identità dei mandanti e contributo finanziario; l'uso di espressioni vaghe non basta
- L'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. e dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 richiede una motivazione puntuale sull'occasionalità dell'episodio e sull'effettivo esiguo rilievo economico: carenze motivazionali possono portare all'annullamento con rinvio
- L'estorsione richiede che la vittima o il soggetto titolare della prestazione sia effettivamente a conoscenza delle minacce/pressioni e che si determini alla prestazione, con conseguente vantaggio patrimoniale per l'estorsore; la pressione esercitata solo su un intermediario senza prova dell'effetto sulla parte che doveva compiere l'atto può non integrare il reato
- La richiesta di non menzione e la valutazione della non menzione devono essere adeguatamente motivate; se la corte territoriale omette di rispondere o travisa i fatti, la Cassazione può disporre annullamento e rinvio
- Ricorsi per cassazione con censure generiche o che reclamano questioni di fatto sono spesso dichiarati inammissibili e possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (versamento alla Cassa delle Ammende)
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