Sentenza n. 242/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 248/2016, del 16 novembre 2016 del Giudice di Pace di Petilia Policastro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 248/2016 del Giudice di Pace di Petilia Policastro, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Giudice di Pace che aveva condannato la Provincia di Crotone al pagamento, in favore del creditore originario, della somma di € 4.230,44, comprensiva delle spese di CTU medico-legale, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro fino al soddisfo, nonché delle spese processuali liquidate in € 1.195,00, oltre agli accessori di legge e al rimborso forfettario. Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato all'amministrazione il 16 maggio 2023. I ricorrenti hanno dedotto l'inadempimento dell'obbligo derivante dal giudicato e chiesto che fosse ordinato alla Provincia il pagamento delle somme dovute. L'amministrazione non si è costituita e non ha dimostrato di avere dato esecuzione alla pronuncia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. La Provincia, obbligata ad adempiere integralmente al giudicato, non ha fornito prova dell'avvenuto pagamento; pertanto il Tribunale ha dichiarato l'obbligo dell'ente di eseguire la sentenza del Giudice di Pace, detraendo le somme eventualmente già corrisposte. È stato assegnato il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza per provvedere al pagamento. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato Commissario ad acta il Prefetto di Crotone, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro i successivi 90 giorni decorrenti dall'istanza dei ricorrenti. L'eventuale compenso del Commissario sarà liquidato con separato decreto e posto a carico dell'amministrazione inadempiente. La Provincia è stata inoltre condannata alle spese del giudizio, liquidate in € 1.286,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e consente l'adozione delle misure necessarie a dare esecuzione al giudicato.
artt. 112 ss. c.p.a.
Fondano l'azione di ottemperanza e il potere del giudice di ordinare all'amministrazione l'adempimento, nominando, in caso di inerzia, un Commissario ad acta.
art. 93 c.p.c.
Richiamato nella sentenza del Giudice di Pace per la distrazione delle spese processuali in favore del procuratore costituito.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi su una pronuncia di condanna al pagamento vincola integralmente l'amministrazione soccombente, che deve adempiere anche quanto dovuto per interessi, spese e accessori indicati nel titolo, salvo detrarre le somme già corrisposte.
- Nel giudizio di ottemperanza, qualora l'amministrazione non dimostri di avere eseguito il giudicato, il giudice può dichiararne l'obbligo di adempimento entro un termine assegnato e ordinare il pagamento delle somme dovute.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un Commissario ad acta, attribuendogli i poteri necessari per dare integrale esecuzione al giudicato.
- Le spese del giudizio di ottemperanza conseguente all'inadempimento dell'amministrazione possono essere poste a carico dell'ente inadempiente.
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