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Sentenza

Sentenza n. 8828/2026 - Roma, Sezione 4B

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOODGOSV. REGISTRO UFFICIALE U.0049392.06-12-2024 con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dal ricorrente ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna: - del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Giustizia amministrativa202414032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia di un titolo di formazione sul sostegno conseguito in Spagna, unitamente al parere negativo ministeriale e agli atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto, ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. 206/2007 e della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, il riconoscimento di un attestato conseguito presso un'università spagnola per un corso in materia di sostegno educativo. L'Amministrazione ha respinto l'istanza ritenendo che l'attestato, secondo la normativa spagnola, non consentisse l'accesso all'insegnamento in Spagna e fosse quindi privo dei requisiti minimi per essere riconosciuto in Italia. In via subordinata, il Ministero aveva effettuato una comparazione tra la formazione estera e il percorso italiano disciplinato dal d.m. 30 settembre 2011, ravvisando differenze quantitative e qualitative ritenute incolmabili, anche con riferimento alla diversa denominazione del sostegno, alle modalità blended di svolgimento e ai requisiti dei corsi italiani. Il ricorrente ha dedotto plurimi vizi, tra cui difetto di istruttoria e di motivazione, violazione della normativa nazionale ed europea, mancata valutazione effettiva e individualizzata della formazione e dell'esperienza acquisite e mancata considerazione di eventuali misure compensative.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, disponendo il riesame dell'istanza. Il Collegio ha precisato che il riconoscimento automatico ai sensi della direttiva 2005/36/CE presuppone che la qualifica consenta l'esercizio della professione nello Stato d'origine; tuttavia, anche quando tale presupposto manchi e la direttiva non sia direttamente applicabile, gli artt. 45 e 49 TFUE impongono alle autorità nazionali di prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati, titoli ed esperienze pertinenti e di confrontarli con le conoscenze e qualifiche richieste in Italia. Il titolo non abilitante nello Stato d'origine non costituisce quindi una barriera preconcetta alla valutazione comparativa. Nel caso concreto, il giudizio amministrativo è risultato fondato su rilievi generali e formali e non su un effettivo confronto analitico tra le materie del percorso spagnolo e quelle del percorso italiano; inoltre, l'Amministrazione non ha adeguatamente considerato le 300 ore di formazione pratica e la significativa sovrapposizione tra gli insegnamenti esteri e quelli previsti dal d.m. 30 settembre 2011. Il Ministero non ha neppure valutato l'imposizione di misure compensative, eventualmente consistenti in attività aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio, idonee a colmare le differenze formative. Il TAR ha valorizzato anche il successivo d.l. 71/2024, convertito dalla l. 106/2024, e il d.i. 77/2025, rilevando che il medesimo titolo estero era stato ritenuto idoneo per l'ammissione a percorsi integrativi finalizzati al conseguimento della specializzazione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 1, d.lgs. 206/2007

    Disciplina la domanda di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero.

  • artt. 1 e 3 d.lgs. 206/2007

    Il riconoscimento consente l'accesso nello Stato ospitante alla stessa professione esercitabile nello Stato d'origine, alle medesime condizioni dei cittadini dello Stato ospitante.

  • artt. 1 e 4 direttiva 2005/36/CE

    La direttiva fissa le regole con cui lo Stato membro ospitante riconosce le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri e consente al beneficiario di accedere alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d'origine.

    Il riconoscimento ai sensi della direttiva presuppone che la qualifica acquisita nello Stato d'origine abiliti all'esercizio della professione in tale Stato.

  • artt. 45 e 49 TFUE

    Anche fuori dall'ambito diretto della direttiva 2005/36/CE, impongono una valutazione complessiva dei titoli e dell'esperienza pertinenti mediante confronto con le conoscenze e qualifiche richieste nello Stato ospitante.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato quale fondamento del preavviso di rigetto impugnato.

  • d.m. 30 settembre 2011

    Individua il percorso formativo italiano per la specializzazione nelle attività di sostegno e costituisce il parametro della comparazione tra la formazione italiana e quella estera.

  • art. 7, commi 1, 2 e 3, d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106

    Ha previsto percorsi di specializzazione per chi abbia svolto una formazione sul sostegno all'estero e presentato domanda di riconoscimento, rinviando a un decreto interministeriale la definizione dei criteri di ammissibilità e dei requisiti di qualità.

  • artt. 3 e 4 d.i. 24 aprile 2025, n. 77

    Prevedono criteri di ammissibilità dei percorsi esteri e crediti formativi integrativi differenziati in relazione alla formazione e all'esperienza già possedute.

  • l. 517/1977

    Richiamata per definire la funzione dell'insegnante di sostegno quale docente di classe dotato di competenze didattiche e psico-pedagogiche ulteriori.

Massime di principio

  • Il riconoscimento previsto dalla direttiva 2005/36/CE presuppone che il titolo conseguito nello Stato d'origine abiliti il titolare all'esercizio della medesima professione in quello Stato; in mancanza di tale presupposto, non opera il riconoscimento fondato direttamente sulla direttiva.
  • Quando la fattispecie non rientra nell'ambito applicativo della direttiva 2005/36/CE, gli artt. 45 e 49 TFUE impongono comunque allo Stato ospitante di valutare complessivamente diplomi, certificati, altri titoli ed esperienza pertinente, confrontando le competenze documentate con quelle richieste dalla normativa nazionale.
  • L'assenza di un titolo abilitativo nello Stato d'origine non può giustificare, da sola, il rigetto preconcetto della domanda: l'autorità deve svolgere una valutazione comparativa effettiva e individualizzata delle competenze acquisite, anche quando il titolo estero non sia ufficialmente abilitante.
  • Il confronto tra formazione estera e formazione nazionale deve essere concreto, analitico e riferito alle materie, alle competenze, alla durata e all'esperienza maturata; motivazioni basate soltanto sulla diversa denominazione del percorso, sulle modalità organizzative o su differenze formali non sono sufficienti.
  • Anche in presenza di differenze sostanziali tra i percorsi formativi, l'Amministrazione deve valutare l'adozione di misure compensative proporzionate, quali attività aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio, anziché escludere automaticamente il riconoscimento.
  • Il successivo riconoscimento dello stesso percorso estero come idoneo per l'ammissione a percorsi integrativi finalizzati al conseguimento della specializzazione costituisce un elemento che l'Amministrazione deve considerare nel riesame e nella valutazione dell'adeguatezza di eventuali misure compensative.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioPartecipazione al procedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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