Sentenza n. 4151/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento previa sospensione, del decreto di espulsione del Prefetto di Roma notificato il 22.01.2026 e del decreto di inammissibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro emesso dalla Questura di Roma, notificato il 22.01.2026, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di espulsione prefettizio e decreto di inammissibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di espulsione notificato il 22 gennaio 2026 e il provvedimento della Questura di Roma che aveva dichiarato inammissibile la domanda di permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Ha dedotto di essere entrato regolarmente in Italia il 14 novembre 2024, in forza di visto rilasciato nell’ambito del Decreto Flussi 2023 e di nulla osta al lavoro subordinato stagionale rilasciato dalla Prefettura di Bologna. Ha sostenuto che la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno fosse imputabile al datore di lavoro e di avere comunque trasmesso alla Questura la documentazione necessaria. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto, rilevando la mancata produzione del contratto di soggiorno e il mancato instaurarsi del rapporto di lavoro stagionale con il datore indicato nel nulla osta. Il ricorso comprendeva anche l’impugnazione del decreto di espulsione fondato sull’irregolarità del soggiorno.
La decisione
Il TAR ha separato le due domande. Quanto al decreto di espulsione, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando che la controversia riguarda un provvedimento prefettizio fondato sull’irregolarità della permanenza dello straniero e incide su una posizione soggettiva qualificata dal legislatore come diritto soggettivo. Ha quindi dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, la relativa parte del ricorso, indicando la possibilità di riproporla dinanzi al giudice ordinario nei termini perentori di legge ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Quanto al provvedimento della Questura, il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha ritenuto che la mancata produzione del contratto di soggiorno, da sottoscrivere presso lo Sportello unico per l’immigrazione competente, impedisse il perfezionamento dell’iter previsto dalla disciplina dell’immigrazione. La Questura aveva pertanto adottato un atto dovuto e vincolato, non potendo rilasciare il permesso richiesto al di fuori della procedura normativa, che prevede la registrazione presso lo Sportello unico che ha rilasciato il nulla osta, la verifica dell’ammissibilità e procedibilità della domanda e la successiva presentazione della richiesta di permesso. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. 286/1998
Richiamato quale fondamento della disciplina dell’espulsione dello straniero privo di valido titolo di soggiorno, la cui controversia è devoluta al giudice ordinario in quanto incidente su un diritto soggettivo.
art. 14 d.lgs. 286/1998
Richiamato insieme all’art. 13 d.lgs. 286/1998 in relazione al provvedimento prefettizio di espulsione e alla posizione soggettiva dello straniero.
art. 21 d.lgs. 286/1998
Richiamato quale parte della disciplina dell’iter amministrativo per l’ingresso e il soggiorno per motivi di lavoro.
art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998
La disposizione è stata ritenuta correttamente applicata dalla Questura: la sottoscrizione del contratto di soggiorno e il completamento della procedura presso lo Sportello unico per l’immigrazione costituiscono presupposti dell’iter per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro.
art. 24 d.lgs. 286/1998
Richiamato quale parte della disciplina dell’iter amministrativo applicabile al lavoro subordinato stagionale.
artt. 35 e 36 d.P.R. 394/1999
Le disposizioni sono state richiamate per affermare che la richiesta del permesso di soggiorno deve seguire il procedimento preliminare presso lo Sportello unico per l’immigrazione, compresa la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione sulla domanda relativa al decreto di espulsione, previo contraddittorio.
art. 11 c.p.a.
È stato richiamato per consentire la riproposizione della domanda relativa all’espulsione davanti al giudice ordinario nei termini perentori di legge.
Massime di principio
- La controversia sull’impugnazione di un decreto prefettizio di espulsione fondato sull’irregolarità del soggiorno dello straniero appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto incide su una posizione soggettiva qualificata come diritto soggettivo dalla disciplina dell’immigrazione.
- Il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è subordinato al rispetto dell’iter previsto dalla disciplina dell’immigrazione, comprendente la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l’immigrazione competente e il completamento degli adempimenti preliminari previsti dalla procedura.
- In mancanza del contratto di soggiorno e del completamento della procedura presso lo Sportello unico per l’immigrazione, la Questura può dichiarare inammissibile o negare il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro, trattandosi di attività vincolata e non derogabile su iniziativa del richiedente.
- La domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata direttamente alla Questura al di fuori dell’iter amministrativo previsto per l’ingresso e il lavoro subordinato non può essere accolta in assenza dei presupposti procedurali stabiliti dalla legge.
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