Sentenza del 27/03/2017 n. 1115 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
SL s.p.a. aveva presentato dichiarazioni di importazione di capi di abbigliamento indicando correttamente la merce e il dazio ordinario, ma omettendo di liquidare e versare il dazio supplementare del 15% previsto dal regolamento CE n. 673/2005. La società aveva aderito all'accertamento relativo al tributo, contestando però le sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.lgs. n. 471/1997. Sosteneva che tale norma sanzionasse soltanto il mancato versamento di tributi già liquidati e non anche l'omessa liquidazione del tributo.
La decisione
La Commissione tributaria di primo grado aveva accolto il ricorso, ritenendo non applicabile l'art. 13, comma 2, del D.lgs. n. 471/1997 all'omessa liquidazione. L'Agenzia delle Dogane ha proposto appello, che è stato accolto. Il giudice d'appello ha stabilito che la riscossione presuppone necessariamente la previa determinazione o liquidazione dell'imposta e che l'omessa liquidazione, determinando la mancata riscossione del tributo, rientra nell'ambito della sanzione prevista dall'art. 13, comma 2. È stata esclusa la violazione del principio di legalità, poiché la norma sanziona la mancata riscossione sia quando deriva dall'omessa liquidazione, sia quando deriva dalla mancata corresponsione di un debito tributario correttamente esposto. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 13, comma 2, D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
La norma è richiamata quale disposizione sanzionatoria per la mancata riscossione o il mancato versamento del tributo.
Secondo il giudice d'appello, la disposizione si applica anche quando la mancata riscossione deriva dall'omessa liquidazione dell'imposta, non soltanto quando il tributo è stato liquidato e successivamente non versato.
Regolamento CE n. 673/2005
Dazio supplementare del 15% sulle merci oggetto di importazione.
La società aveva omesso di liquidare il dazio supplementare previsto dalla normativa europea, pur avendo correttamente indicato gli altri elementi della dichiarazione e il dazio ordinario.
Principio di legalità in materia sanzionatoria
Il giudice ha ritenuto non violato il principio di legalità, considerando sufficientemente ricompresa nella previsione dell'art. 13 la condotta di omessa liquidazione seguita dalla mancata riscossione.
Massime di principio
- Quando una norma sanziona la mancata riscossione o il mancato versamento di un tributo, la sanzione può comprendere anche l'omessa liquidazione del tributo, se questa omissione è la causa diretta della mancata riscossione.
- La distinzione tra omessa liquidazione e mancato versamento non è necessariamente decisiva: occorre verificare la funzione complessiva della norma sanzionatoria e il collegamento causale tra l'omissione e il mancato incasso dell'imposta.
- L'omessa dichiarazione o l'omessa indicazione di una componente del tributo non comporta automaticamente l'assenza di sanzione solo perché il tributo non è stato previamente liquidato dal contribuente.
- In situazioni analoghe, l'adesione all'accertamento sul tributo non impedisce di contestare autonomamente le sanzioni, ma la contestazione deve dimostrare che la fattispecie concreta non rientra nella previsione normativa oppure che manca una base legale sufficientemente determinata.
- La decisione riguarda l'interpretazione della specifica disciplina sanzionatoria applicata e non esclude che, in altri casi, possano trovare applicazione norme speciali doganali o differenti disposizioni sanzionatorie.
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