Tribunale, Sentenza T-755/20
Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 10 November 2021. — Nissan Motor Co. Ltd v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU word mark VDL E-POWER – Earlier national figurative marks e-POWER – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Obligation to state reasons – Article 94(1) of Regulation 2017/1001. — Case T-755/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Nissan contro la decisione dell'EUIPO che aveva annullato il rigetto dell'opposizione e ammesso la registrazione del marchio "VDL E-POWER". Pur riconoscendo somiglianze visive e fonetiche tra i segni, il Tribunale ritiene decisivo il carattere distintivo dell'elemento iniziale "VDL" e il basso valore distintivo di "e-power", escludendo il rischio di confusione. Viene inoltre respinta la censura di difetto di motivazione e chiarito che il recesso del Regno Unito non incide sulla valutazione della decisione impugnata.
Marchio UE "VDL E-POWER": nel giudizio di opposizione la Corte conferma l'assenza di rischio di confusione con i marchi anteriori "e-POWER" e respinge la censura di difetto di motivazione.
La questione giuridica
Se, nel procedimento di opposizione alla registrazione del segno denominativo "VDL E-POWER", sussistesse un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 alla luce dei marchi anteriori figurativi "e-POWER"; e se la decisione impugnata fosse viziata da difetto di motivazione ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
Principio di diritto
In un'opposizione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, un segno composto da una sigla distintiva posta in apertura e da un elemento comune descrittivo o debolmente distintivo può non generare rischio di confusione anche quando i prodotti siano identici o simili e il pubblico abbia un'attenzione superiore alla media; il Tribunale conferma che, nel caso di specie, l'elemento "VDL" è il più distintivo, mentre "e-power" ha un basso grado di distintività, sicché le somiglianze non prevalgono sulle differenze e non sussiste confusione. La decisione è altresì sufficientemente motivata ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 1, perché espone in modo chiaro la valutazione comparativa dei segni e dei fattori rilevanti; inoltre, la Brexit non incide sulla legittimità della decisione, che va valutata alla data in cui è stata adottata.
Norme richiamate
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 72, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 50 TUE
- Articoli 126 e 127 dell'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica
Marchio UE "VDL E-POWER": opposizione fondata sui marchi anteriori "e-POWER"
Il Tribunale dell'Unione europea, Quinta Sezione, è stato chiamato a pronunciarsi su un ricorso proposto da Nissan Motor Co. Ltd contro una decisione della Prima Commissione di ricorso dell'EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell'Unione europea. La controversia riguarda il segno verbale "VDL E-POWER" e la sua asserita interferenza con due marchi anteriori figurativi "e-POWER" registrati nel Regno Unito e in Francia per prodotti delle classi 9 e 12.
Fatti e procedimento amministrativo
VDL Groep BV aveva chiesto la registrazione del marchio UE "VDL E-POWER" per prodotti e servizi collocati nelle classi 7, 9 e 12 della classificazione di Nizza, in particolare nel settore dei veicoli elettrici, dei motori e dei sistemi di alimentazione. Nissan aveva proposto opposizione ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001, invocando l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, sulla base dei marchi anteriori figurativi "e-POWER". L'Opposition Division aveva accolto l'opposizione e respinto la domanda di registrazione per i prodotti contestati. La Commissione di ricorso ha invece annullato tale decisione, ritenendo che, pur essendo i prodotti identici o quantomeno simili in misura minima, e pur essendo i segni simili sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale, non vi fosse rischio di confusione per il pubblico rilevante, anche alla luce del carattere distintivo dell'elemento "VDL" e dell'elevata attenzione del pubblico.
Eccezione preliminare sulla Brexit e sul marchio anteriore britannico
EUIPO sosteneva che, dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione, il marchio britannico anteriore non potesse più fondare validamente l'opposizione. Il Tribunale respinge tale argomento: la legittimità della decisione impugnata va valutata alla data della sua adozione, e quindi il recesso del Regno Unito e la scadenza del periodo di transizione non incidono sulla protezione del marchio anteriore né sul controllo giurisdizionale della decisione della Commissione di ricorso. Viene richiamata la giurisprudenza sulla valutazione della legittimità degli atti al momento della loro adozione.
Quadro normativo e criteri sul rischio di confusione
Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, un marchio non può essere registrato se, per l'identità o somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio in cui il marchio anteriore è protetto. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione e deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare della somiglianza dei segni, della somiglianza dei prodotti e del grado di distintività del marchio anteriore. Il pubblico rilevante, nel caso concreto, è composto da professionisti del settore automobilistico e dal pubblico anglofono e francofono, con un livello di attenzione superiore alla media. I prodotti sono identici o comunque simili almeno in misura limitata.
Comparazione dei segni: valore distintivo degli elementi "VDL" ed "e-power"
La Corte ritiene che i consumatori scomporranno i segni nei loro elementi verbali percepibili. L'elemento comune "e-power" viene inteso immediatamente come riferimento all'energia elettrica o ai veicoli/motori elettrici: di conseguenza, in relazione ai prodotti controversi, esso ha al più un basso grado di distintività. Viceversa, l'elemento "VDL" del segno richiesto è percepito come un acronimo privo di significato per i prodotti interessati e, quindi, ha un grado di distintività medio/normalmente distintivo. Anche se fosse inteso come riferimento alla denominazione sociale del titolare, ciò non ne escluderebbe la funzione distintiva nel marchio. Il Tribunale rileva inoltre che il richiamo alla sentenza Medion non è pertinente, poiché quella giurisprudenza riguarda il caso in cui l'elemento comune abbia un grado di distintività normale, mentre qui "e-power" è debolmente distintivo.
Somiglianza visiva, fonetica e concettuale
Sul piano visivo, i segni condividono "e-power", ma differiscono per la presenza iniziale di "VDL" nel marchio richiesto e per gli elementi figurativi dei marchi anteriori; il Tribunale conferma quindi una somiglianza visiva senza qualificarla come elevata. Sul piano fonetico, la presenza di "VDL" costituisce una differenza sonora significativa, ma la coincidenza dell'elemento comune giustifica comunque una somiglianza media. Sul piano concettuale, i segni si riferiscono entrambi all'elettricità o all'elettronica, ma tale richiamo è debole e poco incisivo; il Tribunale corregge la Commissione di ricorso solo nella misura in cui ritiene che la somiglianza concettuale sia al più bassa.
Valutazione globale e assenza di rischio di confusione
Nella valutazione globale, il Tribunale osserva che la somiglianza visiva e fonetica e la debole somiglianza concettuale derivanti dall'elemento comune "e-power" possono essere compensate dalla presenza, all'inizio del segno richiesto, dell'elemento distintivo "VDL". Ciò vale a maggior ragione in presenza di un pubblico con attenzione superiore alla media. Il Tribunale approva dunque la conclusione della Commissione di ricorso: nonostante l'errore sulla sola valutazione della somiglianza concettuale, non vi è rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. L'azione viene quindi respinta nel merito.
Motivo relativo all'obbligo di motivazione
Nella seconda censura Nissan lamentava una motivazione contraddittoria e insufficiente, sostenendo che la Commissione di ricorso non avesse spiegato adeguatamente perché i segni non presentassero lo stesso grado di somiglianza e perché, nonostante i prodotti identici o simili e il livello di attenzione del pubblico, mancasse il rischio di confusione. Il Tribunale respinge anche questo motivo. Ritiene che non vi sia contraddizione tra il riconoscimento della capacità dell'elemento "e-power" di essere percepito dal pubblico e la sua scarsa distintività; al contrario, il ragionamento dell'EUIPO è coerente con il principio secondo cui elementi debolmente distintivi incidono meno sulla valutazione globale. Inoltre, la decisione espone in modo chiaro e univoco le ragioni per cui le somiglianze non prevalgono sulle differenze. Il Tribunale sottolinea infine che le critiche relative alla "inaccuracy" della motivazione attengono in realtà al merito della valutazione, non a un vero difetto di motivazione.
Dispositivo e spese
Il ricorso è integralmente respinto. Nissan Motor Co. Ltd è condannata alle spese, comprese quelle sostenute da EUIPO e da VDL Groep BV, in applicazione dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
Principi applicati
La pronuncia ribadisce che:
- la valutazione del rischio di confusione è globale e dipende dall'impressione d'insieme dei segni, dal grado di distintività degli elementi comuni e dal livello di attenzione del pubblico;
- un elemento comune descrittivo o debolmente distintivo non può, da solo, imporre la conclusione di rischio di confusione quando il segno contestato contiene un elemento iniziale distintivo capace di orientare la percezione del pubblico;
- la legittimità della decisione dell'EUIPO va giudicata alla data in cui è stata adottata, sicché la Brexit non priva di efficacia un marchio anteriore invocato nel procedimento amministrativo già concluso;
- il vizio di motivazione va distinto dall'errore di valutazione nel merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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