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Sentenza

Sentenza n. 8885/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del 15 gennaio 2025, con il quale il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha adottato il bando per il reclutamento di “ numero complessivo di n. 3246 (2952 uomini e 294 donne) allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria”; - del provvedimento del 16 maggio 2025, con il quale il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ha dichiarato “non idoneo” l'odierna ricorrente, per il mancato superamento della prova di “Corsa 1000 mt”; nonché di ogni ulteriore atto antecedente, susseguente e/o in ogni modo comunque connesso, se ed in quanto illegittimo e lesivo degli interessi della ricorrente ancorché non conosciuto; nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente all'ammissione con riserva alle successive fasi concorsuali, nonché alla ripetizione della prova fisica in data da definirsi, in condizioni di completa guarigione clinica; per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti l’8 gennaio 2026: per l’annullamento - della graduatoria di merito relativa il concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di complessivi n. 3246 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, indetto con p. D.G. 10 gennaio 2025 e pubblicata in data 18.12.2025;

Giustizia amministrativa202508069

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: bando del concorso per il reclutamento di 3246 allievi agenti, giudizio di non idoneità per mancato superamento della prova di corsa sui 1000 metri e graduatoria finale di merito

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il bando, il provvedimento con cui è stata dichiarata non idonea per il mancato superamento della prova di corsa sui 1000 metri e, con motivi aggiunti, la graduatoria finale di merito. Ha chiesto l’ammissione con riserva alle successive fasi concorsuali e la ripetizione della prova fisica dopo la completa guarigione clinica. Ha dedotto, in sostanza, che una preesistente condizione patologica le aveva impedito di superare la prova e che la lex specialis l’aveva posta davanti all’alternativa tra sostenere comunque la prova, poi non superata, oppure essere esclusa dalla procedura. Il ricorso per motivi aggiunti è stato notificato soltanto ad alcuni controinteressati.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendo manifestamente infondate le censure e soprassedendo all’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49 c.p.a. Il Collegio ha rilevato che la ricorrente, in violazione dei principi di collaborazione e buona fede richiamati dall’art. 1 l. n. 241/1990, non aveva rappresentato all’Amministrazione il proprio stato patologico, insorto prima della data fissata per le prove. Secondo il criterio condiviso dal TAR, soltanto una richiesta preventiva di differimento, adeguatamente motivata con riferimento a una patologia transeunte e documentata da certificazione medica, può consentire lo svolgimento della prova in una sessione straordinaria organizzata dall’Amministrazione, purché ciò non sia incompatibile con particolari esigenze di celerità della procedura e nel rispetto della par condicio tra i concorrenti. In assenza di tale preventiva comunicazione, non sussisteva una ragione per ammettere la ricorrente a una ripetizione della prova in data successiva. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 49 c.p.a.

    Consente di soprassedere all’integrazione del contraddittorio quando il ricorso è manifestamente infondato.

  • art. 1 l. n. 241/1990

    Impone, secondo la decisione, il rispetto dei principi di collaborazione e buona fede anche da parte del candidato nei rapporti con l’Amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Costituisce, insieme alla disciplina europea e all’art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003, il presupposto per disporre l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari nella diffusione della sentenza.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • Un candidato che, prima dello svolgimento di una prova di efficienza fisica, sia affetto da una patologia transeunte deve rappresentare preventivamente tale condizione all’Amministrazione e chiedere il differimento, documentandola con certificazione medica; la mancata comunicazione non consente di pretendere, dopo l’esito negativo della prova, la ripetizione della stessa in una sessione successiva.
  • La fissazione di una sessione straordinaria per lo svolgimento di una prova fisica può essere ammessa quando la patologia temporanea sia stata tempestivamente documentata, purché la soluzione sia compatibile con le esigenze di celerità della procedura concorsuale e non comprometta la par condicio competitorum.
  • La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati può essere ritenuta non necessaria ai sensi dell’art. 49 c.p.a. quando il ricorso sia manifestamente infondato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione al procedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiBuona fede e correttezza della PAPartecipazione procedimentaleConcorrenza ed evidenza pubblica

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