Sentenza n. 693/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento - dell'atto della Provincia di Cuneo prot. n. 75164 del 10/12/2021, recante per oggetto “D. Lgs. 152/06 e s.m.i. – L.R. 1/2018, Reg. 1013/06 CE: notifica IT 026423. Trasporto transfrontaliero rifiuti pericolosi. Comunicazioni impedimento prosieguo iter”, comunicato in data 13 dicembre 2021; - della non conosciuta nota della Regione Carabinieri Forestale “Piemonte, - Gruppo di Cuneo, n. 78/23-27/2021 di prot. CC-FCN43355-0004565-02/12/2021 del 2 dicembre 2021”; - della non conosciuta nota prot. 72130 del 26 novembre 2021 della Provincia di Cuneo; nonché di ogni altro atto antecedente, susseguente e/o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto della Provincia di Cuneo che comunicava l'impedimento alla prosecuzione dell'iter relativo alla notifica per il trasporto transfrontaliero di rifiuti pericolosi, nonché gli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato l'atto provinciale del 10 dicembre 2021, comunicato il 13 dicembre 2021, recante la comunicazione dell'impedimento alla prosecuzione dell'iter relativo a una notifica per il trasporto transfrontaliero di rifiuti pericolosi, nonché due note presupposte della Provincia di Cuneo e della Regione Carabinieri Forestale Piemonte. Dal testo non risultano esposti in dettaglio specifici vizi di legittimità, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della dichiarazione della ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, conformemente alla dichiarazione resa dalla parte ricorrente. Il giudice ha richiamato il principio dispositivo in senso ampio, secondo cui il ricorrente può disporre dell'azione sino a quando la causa è trattenuta in decisione e dichiarare di non avere più interesse alla decisione. In assenza di repliche o diverse richieste delle parti, il giudice non può procedere d'ufficio all'esame del merito né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, dovendo limitarsi a prendere atto della dichiarazione e dichiarare l'improcedibilità. Le spese sono state compensate in ragione della problematicità delle questioni originarie della controversia.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non attribuisce a tale disposizione una specifica funzione decisoria.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla decisione e non vi sono repliche o diverse richieste delle parti, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse senza esaminare il merito d'ufficio.
- Nel processo amministrativo il principio dispositivo in senso ampio consente al ricorrente di disporre dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione; il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse non comporta automaticamente la condanna alle spese: le spese possono essere compensate quando la problematicità delle questioni originarie giustifica tale regolazione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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