Cassazione Penale, Sentenza n. 30323/2025 del 05/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per reformatio in pejus: il difensore ha censurato la rideterminazione della pena operata dal giudice dell'esecuzione che, nel riconoscere la continuazione tra più reati, ha quantificato gli aumenti per due reati-satellite (sentenza del G.I.P. di Milano del 28.3.2017) in misura complessiva superiore a quella precedentemente fissata dal giudice della cognizione. In sede di cognizione per quei due reati era stato riconosciuto un aumento complessivo di un anno di reclusione e 2.000 euro di multa; il Tribunale di Bergamo, in sede di esecuzione, ha invece applicato due aumenti distinti che hanno comportato una pena complessiva di un anno e sei mesi di reclusione e 2.000 euro di multa, configurando così un aumento della pena rispetto alla statuizione irretrattabile della cognizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo ai reati-satellite giudicati con la sentenza del 28.3.2017. Ha affermato la violazione dell'art. 671, comma 2, c.p.p. (il giudice dell'esecuzione non può determinare la pena in misura superiore alla somma delle pene inflitte con le singole sentenze) e ha disposto il rinvio al Tribunale di Bergamo, in diversa composizione, per un nuovo esame che tenga conto del principio secondo cui gli aumenti per i reati-satellite in sede di esecuzione non possono eccedere quelli già fissati dal giudice della cognizione, considerandosi altresì le diminuenti previste per i riti speciali (es. patteggiamento, abbreviato).
Norme richiamate
art. 671, comma 2, cod. proc. pen.
Il giudice dell'esecuzione che applica la disciplina del reato continuato deve determinare la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto penale di condanna; ciò impedisce che, in sede di esecuzione, si aumentino gli incrementi già stabiliti dal giudice della cognizione.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma processuale che consente il ricorso per cassazione quando la sentenza impugnata violi norme di diritto o contenga errori di diritto suscettibili di incidere sulla decisione; nel caso di specie il ricorso è stato proposto con riferimento alla reformatio in pejus e alla violazione di legge in materia di esecuzione.
Giurisprudenza rilevante (Sez. U. n. 6296/2016; Sez. 3, n. 13725/2018)
La Corte ha già affermato che, ove in sede di esecuzione si riconosca la continuazione tra reati alcuni dei quali erano già stati posti in continuazione in sede di cognizione, il giudice dell'esecuzione non può quantificare gli aumenti per i reati-satellite in misura superiore a quella fissata dal giudice della cognizione nella sentenza irrevocabile.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, quando riconosce la continuazione tra reati, non può aumentare gli incrementi di pena già fissati irrevocabilmente dal giudice della cognizione: la misura complessiva degli aumenti non deve eccedere quella risultante dalle singole sentenze
- Se in sede di cognizione alcuni reati erano già stati posti in "continuazione interna" e il giudice ha quantificato un aumento complessivo per quei reati, il giudice dell'esecuzione deve rispettare tale quantificazione e non può ricalcolare aumenti che portino a una maggiorazione della pena
- La presenza di riti speciali (es. patteggiamento, abbreviato) e delle rispettive diminuenti deve essere considerata in sede di esecuzione quando si ridetermina la pena per continuazione
- In caso di violazione (reformatio in pejus) la via di rimedio è l'annullamento parziale dell'atto di esecuzione e il rinvio per nuovo esame a diversa composizione del giudice dell'esecuzione
- Difesa e pubblico ministero possono segnalare la violazione: il ricorso per cassazione è ammissibile se emergono profili di illegittimità di diritto nella rideterminazione della pena in sede di esecuzione
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