Cassazione Penale, Sentenza n. 38339/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che ha disposto la consegna di Dema Ndricim alle autorità greche in esecuzione di un mandato di arresto europeo per l'esecuzione di una pena relativa a un furto di 120.000 euro commesso il 29/08/2016. Due motivi principali: (1) violazione dell'art. 6 legge 22 aprile 2005 n. 69, sostenendo che il mandato non contiene la descrizione delle circostanze della commissione del reato (momento, luogo, grado di partecipazione) e le fonti di prova; (2) violazione dell'art. 7 legge 22 aprile 2005 n. 69 per mancata verifica della condizione della doppia punibilità, argomentando che nel diritto italiano il reato di furto è, salvo eccezioni irrilevanti per il caso, procedibile a querela della persona offesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: (1) alla luce del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, la mancata indicazione dei "gravi indizi" non è più motivo legittimo di rifiuto e il mandato contiene la descrizione richiesta (momento, luogo, grado di partecipazione); (2) la condizione della doppia punibilità si verifica valutando la qualificazione del fatto come reato in entrambi gli ordinamenti, non la tipologia di perseguibilità (es. querela) nell'ordinamento italiano, e la verifica della punibilità concreta è rimessa all'autorità emittente. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; dispone inoltre gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Sentenza resa il 25/11/2025.
Norme richiamate
legge 22 aprile 2005 n. 69
Art. 6 richiede una descrizione delle circostanze della commissione del reato (momento, luogo, grado di partecipazione). Art. 7 impone la condizione della doppia punibilità valutata sulla equivalenza della fattispecie come reato in entrambi gli ordinamenti, non sulla forma di perseguibilità (es. querela) nell'ordinamento italiano. Art. 17, comma 4 (riferimento storico) relativo ai "gravi indizi" è stato reso irrilevante dall'intervento normativo successivo.
d.lgs. 2 febbraio 2021 n. 10
Ha abrogato riferimenti ai "gravi indizi" e i commi 3-6 dell'art. 6 della legge n. 69/2005, rimuovendo l'obbligo di allegazione di specifica documentazione al mandato e rendendo la mancata indicazione dei "gravi indizi" non idonea a giustificare il rifiuto della consegna.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
Giurisprudenza richiamata
Sez. 6, n. 35462 del 23/09/2021 (Rv. 282253); Sez. 6, n. 45525 del 20/12/2010 (Rv. 248969); Sez. 6, n. 46727 del 12/12/2007 (Rv. 238095); Sez. 6, n. 14040 del 07/04/2006 (Rv. 233545)
Orientamenti della Corte secondo cui: la mancata allegazione di documentazione prevista dai commi abrogati non costituisce motivo di rifiuto; la valutazione sulla punibilità concreta è rimessa all'autorità emittente; per la doppia punibilità conta la qualificazione del fatto come reato in entrambi gli ordinamenti.
Massime di principio
- Dopo il d.lgs. 2/2021, la mancanza di indicazione dei "gravi indizi" o della documentazione prevista dai commi abrogati non costituisce valido motivo di rifiuto dell'esecuzione del mandato di arresto europeo.
- Ai fini della condizione di doppia punibilità si valuta l'equivalenza della fattispecie come reato nei due ordinamenti; non rileva che nel diritto italiano il reato sia, in astratto, perseguibile a querela della persona offesa.
- Il mandato di arresto europeo deve comunque contenere una descrizione delle circostanze della commissione del reato (momento, luogo, grado di partecipazione del ricercato); l'assenza di questa descrizione può costituire motivo ostativo.
- La verifica della punibilità concreta e della misura della pena è di competenza dell'autorità emittente; il giudice di consegna non può sostituirsi a tale valutazione se non per profili di manifesta incongruenza o violazione di diritti fondamentali.
- In casi simili il difensore dovrebbe focalizzarsi su vizi formali rilevanti del mandato (mancanza della descrizione minima richiesta, difetti di identificazione, violazioni di diritti fondamentali o rischio concreto di trattamento incompatibile nello Stato richiedente) più che sull'assenza di allegati poi resi non necessari dalla normativa vigente.
- Ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese processuali e sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende).
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