Sentenza del 18/12/2020 n. 29068 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Casa di Cura ha chiesto il rimborso di Euro 1.067.375,02 per presunti maggiori versamenti IRES (16/11/2005 - 31/12/2008) sostenendo di avere diritto alla riduzione del 50% prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 601/1973, art. 6, comma 1, lett. a), in quanto riconosciuta come "presidio ospedaliero". In primo e secondo grado l'Amministrazione e i giudici di merito hanno ritenuto che il riconoscimento regionale come presidio e l'accreditamento non bastassero: per la agevolazione occorre la qualifica soggettiva di "ente ospedaliero" come definito dalla L. n. 132/1968 (enti pubblici), e la norma agevolativa va interpretata restrittivamente; inoltre il ricorrente non ha provato di non svolgere attività prevalente commerciale. In cassazione la società ha dedotto violazione della norma agevolativa e omesso esame di documenti, ma senza effetto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha affermato che l'agevolazione IRES del 50% prevista dal DPR 601/1973, art. 6, comma 1, lett. a) si riferisce ai "vecchi" enti ospedalieri pubblici (come definiti dalla L. n. 132/1968, art. 2) e non può essere estesa alle società private che gestiscono case di cura in regime di accreditamento o convenzionamento ex L. n. 833/1978. Ha anche dichiarato inammissibile il motivo relativo all'omesso esame per l'insufficiente specificazione richiesta dall'art. 360 c.p.c. (modificato). Il ricorso è rigettato; nessuna pronuncia sulle spese per mancata difesa dell'Agenzia; disposta la segnalazione per il contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002, art. 13, comma 1-quater.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973
art. 6, comma 1, lettera a
La riduzione del 50% dell'IRES è una agevolazione soggettiva riservata agli "enti ospedalieri" come intesi dalla normativa storica; va interpretata restrittivamente e non si estende automaticamente alle strutture private accreditate.
Legge n. 132 del 1968
Definisce gli "enti ospedalieri" come enti pubblici istituzionalmente preposti al ricovero e cura degli infermi; la Corte ha ritenuto che solo i "vecchi" enti pubblici (e quelli confluiti nelle aziende ospedaliere/presidi ASL) rientrano nella nozione considerata ai fini dell'agevolazione.
Legge n. 833 del 1978
Regola il convenzionamento e l'ordinamento dei servizi ospedalieri per strutture private; la Corte ha precisato che l'aver ottenuto riconoscimento regionale o convenzionamento ex art. 43 non determina automaticamente l'appartenenza alla categoria fiscale degli "enti ospedalieri" beneficiari dell'agevolazione.
Decreto Legislativo n. 502 del 1992
Ricorda il quadro organizzativo moderno del servizio sanitario (accertando la concorrenza operativa tra pubblico e privato), ma non altera la lettura restrittiva della norma fiscale agevolativa; la riorganizzazione amministrativa non estende l'agevolazione ai privati accreditati.
Sentenza Corte di Cassazione n. 33244/2018
Giurisprudenza di riferimento che ha già escluso l'estensione del beneficio fiscale alle istituzioni private accreditate con ordinamento di servizio ospedaliero corrispondente a quello pubblico; la Corte ha ribadito la natura soggettiva e restrittiva dell'agevolazione.
Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, conv. L. 7 agosto 2012, n. 134 (modifica art. 360 c.p.c.)
art. 54 (riforma art. 360 c.p.c.)
Ha introdotto un assetto più rigoroso per i motivi di cassazione relativi all'omesso esame di fatto decisivo: il ricorrente deve indicare con precisione il fatto storico non esaminato, la sua evidenza e la sua decisività; semplice censura della motivazione di merito è inammissibile.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002
art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis
Prevede il versamento di un contributo unificato aggiuntivo nelle ipotesi indicate; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di detto contributo a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali di natura soggettiva (es. riduzioni d'imposta) devono essere interpretate restrittivamente e si applicano soltanto alle categorie espressamente individuate dalla norma.
- Il riconoscimento regionale o il convenzionamento/accreditamento di une struttura privata come "presidio ospedaliero" non equivale automaticamente alla qualifica fiscale di "ente ospedaliero" prevista dalla normativa storica; occorre verificare la corrispondenza formale e soggettiva con la categoria normativa che concede l'agevolazione.
- Il contribuente che invoca un'agevolazione soggettiva ha l'onere di dimostrare di rientrare nella specifica categoria normativa che dà diritto al beneficio (elemento soggettivo), e non basta la mera produzione di documenti amministrativi che attestino la possibilità di erogare prestazioni ospedaliere.
- La riorganizzazione del servizio sanitario (D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche) non modifica automaticamente il perimetro soggettivo di benefici fiscali previsti da norme antecedenti, salvo espressa modifica legislativa.
- In sede di Cassazione, dopo la modifica dell'art. 360 c.p.c., il motivo per omesso esame di fatto decisivo è soggetto a rigorosi requisiti di specificazione: il semplice richiamo a prove o lamentele generiche sulla motivazione non sono ammissibili.
- Assenza di difesa da parte della pubblica amministrazione può influire sulle spese processuali, ma non incide sul merito della decisione quando il diritto sostanziale non sia riconoscibile.
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