Cassazione Civile, Ordinanza n. 07570/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La contribuente ha proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi, contro la sentenza della commissione tributaria regionale resa in sede di rinvio dalla Cassazione, in una controversia relativa alla ripresa a tassazione di utili imputati alla persona fisica in ragione del maggior reddito accertato nei confronti di una società di capitali a ristretta base partecipativa. Prima della decisione, la ricorrente ha depositato memoria chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio, producendo la domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, e la prova del pagamento della prima rata tramite modello F24.
La decisione
La Corte ha preso atto della documentazione attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento della prima rata, rilevando che entro il 31 dicembre 2020 non era stata proposta alcuna istanza di trattazione da parte di soggetti interessati e che non risultava un diniego dell'Amministrazione. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per perfezionamento della definizione agevolata. Le spese sono state poste a carico delle parti che le abbiano anticipate, come previsto dalla legge.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La presentazione della domanda di definizione agevolata, unitamente al pagamento della prima rata e in assenza di istanza di trattazione entro il termine previsto e di diniego dell'Amministrazione, comporta il perfezionamento della definizione e l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, la produzione della domanda di definizione agevolata e della prova del versamento della prima rata consente di verificare il perfezionamento della procedura estintiva prevista dalla normativa speciale.
- L'estinzione del processo per definizione agevolata richiede, oltre alla domanda e al pagamento dovuto, che non risulti presentata istanza di trattazione entro il termine fissato e che non intervenga un diniego dell'Amministrazione.
- Quando la lite è validamente definita in via agevolata, il giudizio pendente viene dichiarato estinto e le spese restano regolate secondo la disciplina speciale applicabile.
Come è indicizzato
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