Cassazione Penale, Sentenza n. 34642/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Milano denunciando: (1) violazione e falsa applicazione della legge penale con riferimento al riconoscimento della recidiva specifica e reiterata, contestandone l'applicabilità per la datatezza dei precedenti e per l'assenza di specificità rispetto al nuovo fatto (procedimento per evasione); e chiedendo inoltre il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per mitigare la sanzione rispetto al tentativo contestato; (2) vizi di motivazione nella valutazione delle prove dichiarative rese dalle persone offese, sostendosi che le condotte contestate non erano minacciose ma consistente in richieste di riconoscimento per attività di parcheggiatore o in una semplice richiesta di passaggio in auto, quindi richiedendo una diversa valutazione del carattere estorsivo/minatorio degli atti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, ritenendo che le censure proposte chiedessero una rivalutazione del merito e del peso delle prove dichiarative, materia preclusa al giudizio di legittimità. La Corte d'appello aveva fornito una motivazione logica e coerente, ritenendo provata la connessione funzionale tra minaccia verbale e richiesta di denaro (conato estorsivo) e dando adeguata valutazione anche alle ipotesi di violenza privata. Quanto alla recidiva qualificata, la Corte di merito aveva motivato che il ricorrente era stato già dichiarato recidivo con sentenza irrevocabile precedente alla commissione dei fatti, e non era prospettata alcuna forma di inosservanza dei termini infraquinquennali; il ricorrente non ha prodotto un diverso certificato del casellario giudiziale per sovvertire tale quadro. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Rv. 252178
Principio che in sede di legittimità non è consentita la rivalutazione del peso delle prove né l'attribuzione di nuovi significati ai medesimi elementi dimostrativi; il sindacato è limitato alla verifica della coerenza logico-giuridica della motivazione
Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
Principio secondo cui l'illogicità della motivazione deve essere di macroscopica evidenza (ictu oculi) per giustificare l'intervento della Cassazione
Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074
Conferma dei limiti del sindacato in Cassazione sulla motivazione e sulla necessità di evidenza macroscopica per ritenere illogica la decisione impugnata
Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071-01
Importanza dell'autosufficienza del ricorso nell'allegazione e produzione del certificato del casellario giudiziale quando si contesta la sussistenza o la cronologia delle condanne pregresse rilevanti ai fini della recidiva
Sez. 2, n. 11134 del 28/02/2024
Richiamo alla giurisprudenza recente che conferma l'onere del ricorrente di fornire elementi documentali idonei a contestare la ricostruzione cronologica e oggettiva delle condanne pregresse
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito o per riassegnare diverso peso alle prove dichiarative: le doglianze che in realtà chiedono una rivalutazione probatoria sono inammissibili
- Per contestare la qualificazione della recidiva è necessario produrre documentazione autosufficiente (es. certificato del casellario aggiornato) che dimostri una diversa oggettività o cronologia delle condanne pregresse
- Il rigetto delle attenuanti generiche è legittimo quando non vi sono elementi positivi degni di valutazione favorevole da parte del giudice di merito
- La motivazione della Corte d'appello è sindacabile in Cassazione solo se affetta da illogicità manifesta, cioè evidente ictu oculi; incongruenze minori o diverse valutazioni argomentate non giustificano l'annullamento
- In procedimenti per reati come estorsione o violenza privata, la ricostruzione del nesso funzionale tra minaccia/verbalità e la richiesta di denaro o altra utilità è questione di fatto che il giudice di merito valuta in prime cure e la Cassazione ne controlla solo la coerenza logico-giuridica della motivazione
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