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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19396/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva confermato l'annullamento, disposto in primo grado, di un avviso di accertamento favorevole al contribuente. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione ha dedotto la violazione dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000, censurando la tesi della CTR secondo cui, dopo un accesso svolto per reperire documentazione e una successiva attività istruttoria proseguita 'a tavolino', l'Ufficio avrebbe dovuto comunque rispettare il termine dilatorio di 60 giorni dalla chiusura delle operazioni prima di emettere l'atto. La ricorrente ha sostenuto che, nel caso concreto, non sussisteva l'obbligo di un verbale di chiusura delle operazioni né quello di attendere un ulteriore termine difensivo, perché la fase che giustifica il contraddittorio endoprocedimentale si esaurisce con l'accesso e non si estende a quanto avviene successivamente fuori dai locali del contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, in tema di accertamento tributario, l'obbligo di rispettare il termine di cui all'art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000 non opera automaticamente in ogni ipotesi di acquisizione documentale, ma solo nei casi di accesso, ispezione e verifica nei locali del contribuente, restando esclusa la necessità di un nuovo termine quando la richiesta di documenti sia seguita da consegna degli stessi presso gli uffici dell'Amministrazione e l'attività istruttoria prosegua fuori dai locali aziendali. Ha inoltre richiamato il principio delle Sezioni Unite sul contraddittorio endoprocedimentale nei tributi armonizzati e non armonizzati, ma ha concluso che, nel caso di specie, la CTR aveva applicato erroneamente l'art. 12, comma 7. Pertanto ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stata dedotta la violazione di legge come motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    Il termine dilatorio di 60 giorni dalla chiusura delle operazioni non si applica automaticamente quando l'attività istruttoria prosegue dopo l'accesso e fuori dai locali del contribuente; l'obbligo di attendere il termine è collegato all'accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente.

  • Cass. Sez. U., 9 dicembre 2015, n. 24823

    "in tema di tributi c.d. non armonizzati, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi cd. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato"

    Per i tributi non armonizzati il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio solo se previsto da specifica norma; per i tributi armonizzati la sua omissione può invalidare l'atto, ma il contribuente deve indicare in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente è collegato alle ipotesi di accesso, ispezione e verifica nei locali del contribuente e non si estende automaticamente a ogni successiva attività istruttoria svolta all'esterno.
  • Quando la documentazione richiesta in sede di accesso viene poi consegnata presso gli uffici finanziari, non è necessario redigere un autonomo verbale di chiusura delle operazioni né attendere un nuovo termine di 60 giorni prima dell'emissione dell'avviso di accertamento.
  • Nei tributi non armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale determina invalidità dell'atto solo se un obbligo specifico è previsto dalla legge; nei tributi armonizzati, invece, la sua omissione può comportare invalidità, ma il contribuente deve allegare in giudizio difese concrete e non pretestuose che avrebbe potuto far valere tempestivamente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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