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Sentenza

Sentenza n. 96/2026 - Bologna, Sezione 2

per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento M.IP. AOODRER.Registro Ufficiale U. 0045238.10 del 10.11.2025 nonché di ogni altro provvedimento presupposto e consequenziale, con il quale l'Amministrazione resistente ha ritenuto decaduta dalla graduatoria del concorso ordinario di cui ai D.D.G. n. 499/2020 per il grado di istruzione/classe di concorso AS2B (Lingue e Culture Straniere negli Istituti di Istruzione di II Grado) la ricorrente Dott.ssa Dadi Veronica inibendole l’accesso a qualsivoglia proposta di contratto a tempo indeterminato dalla procedura concorsuale ivi indicata.

Giustizia amministrativa202501847

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di decadenza dalla graduatoria del concorso ordinario per la classe di concorso AS2B e conseguente preclusione all'accesso a proposte di contratto a tempo indeterminato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, assunta con contratto a tempo determinato con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022 ed economica dalla presa di servizio, aveva svolto e superato il periodo di prova nell'anno scolastico 2022/2023 ed era stata confermata in ruolo per la classe di concorso relativa al sostegno nella scuola secondaria di primo grado, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022. L'Amministrazione l'aveva tuttavia dichiarata decaduta dalla graduatoria del concorso ordinario per la classe di concorso AS2B, applicando l'art. 399, comma 3, d.lgs. n. 297/1994. La ricorrente ha sostenuto che tale disposizione si applica soltanto alle immissioni in ruolo disposte dall'anno scolastico 2023/2024 e che la propria immissione, per effetto della decorrenza giuridica, risaliva al 1° settembre 2022. Il Ministero ha replicato che avrebbe dovuto rilevare la data dell'effettiva immissione in ruolo, decorrente dall'anno scolastico 2023/2024, mentre la retrodatazione avrebbe avuto rilievo soltanto giuridico. Il ricorso è stato notificato per pubblici proclami ai docenti iscritti nella graduatoria; nessun controinteressato si è costituito.

La decisione

Il TAR ha deciso la causa con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., ritenendo il ricorso manifestamente fondato. L'art. 399, comma 3, d.lgs. n. 297/1994, che richiama l'art. 13, comma 5, d.lgs. n. 59/2017, prevede la cancellazione dalle altre graduatorie per le immissioni in ruolo disposte a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024. Poiché tale disciplina produce un effetto sfavorevole, limitando la possibilità del docente di scegliere un'altra cattedra o sede, essa deve essere interpretata restrittivamente e non può essere applicata estensivamente a situazioni anteriori. La decorrenza giuridica dell'immissione in ruolo al 1° settembre 2022 deve valere a tutti gli effetti giuridici, compreso quello relativo alla cancellazione dalle graduatorie. La ricorrente, avendo svolto il periodo di prova nell'anno scolastico 2022/2023, non rientrava inoltre nelle condizioni cumulative indicate dalla circolare ministeriale del 17 settembre 2025 per la cancellazione: immissione in ruolo o contratto finalizzato al ruolo dall'anno scolastico 2023/2024, periodo di prova nell'anno scolastico 2024/2025 e conferma in ruolo dall'anno scolastico 2025/2026. Il provvedimento è stato quindi annullato nei limiti dell'interesse della ricorrente, con effetti conformativi a carico dell'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 399, comma 3, d.lgs. n. 297/1994

    «Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59»

    La disposizione si applica alle immissioni in ruolo disposte a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024; trattandosi di disciplina sfavorevole, deve essere interpretata restrittivamente.

  • art. 13, comma 5, d.lgs. n. 59/2017

    «In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova […]»

    La cancellazione dalle altre graduatorie e la conferma nella sede del periodo di prova costituiscono effetti sfavorevoli che non possono essere estesi a immissioni in ruolo anteriori alla decorrenza prevista dall'art. 399, comma 3, d.lgs. n. 297/1994.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previo avviso alle parti.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente la sentenza in forma semplificata nei casi di manifesta fondatezza del ricorso, come ritenuto dal Collegio.

Massime di principio

  • Una disciplina che, imponendo la cancellazione del docente da altre graduatorie e limitando la possibilità di optare per altra cattedra o sede, produce effetti sfavorevoli deve essere interpretata restrittivamente e non può essere applicata estensivamente a fattispecie non comprese nella sua espressa decorrenza temporale.
  • Quando la legge stabilisce che una disciplina di decadenza o cancellazione dalle graduatorie si applica alle immissioni in ruolo disposte a decorrere da una determinata annualità scolastica, l'immissione con decorrenza giuridica anteriore a tale annualità resta esclusa dal relativo ambito applicativo.
  • La retrodatazione giuridica dell'immissione in ruolo produce effetti per tutti gli aspetti giuridici connessi al rapporto, compresa la verifica della decorrenza temporale richiesta per l'applicazione di una disciplina che comporti la cancellazione da altre graduatorie.
  • L'Amministrazione non può dichiarare decaduto da una graduatoria un docente che, alla luce della decorrenza giuridica dell'immissione in ruolo e dell'anno scolastico in cui ha svolto il periodo di prova, non rientri nelle condizioni temporali cumulative previste dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciStabilizzazione e precariatoInvalidità del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàEffetto conformativo e riedizione del potereProporzionalità e ragionevolezza

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