Cassazione Penale, Ordinanza n. 26514/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la sua responsabilità per il delitto di ricettazione. L'unico motivo lamentava, in modo generico, presunte carenze motivazionali della decisione di merito, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato le doglianze formulate in appello e il materiale probatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo non indicava specificamente quali fossero le censure d'appello trascurate, né si confrontava con l'effettivo contenuto della motivazione impugnata; in sostanza, si risolveva in una richiesta di diversa lettura delle prove.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse generica e non correlata alla motivazione della sentenza impugnata, perché limitata a evocare in modo vago carenze argomentative e una lettura alternativa del compendio probatorio, senza confutare puntualmente le ragioni della decisione di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
indicato come norma incriminatrice del delitto oggetto della dichiarazione di responsabilità confermata in appello.
art. 606 c.p.p.
richiamato implicitamente nella verifica della specificità del motivo di ricorso per cassazione, che deve confrontarsi con la motivazione impugnata.
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a dedurre in modo generico carenze motivazionali, senza indicare specificamente il rapporto tra le argomentazioni della sentenza impugnata e le censure formulate.
- Il motivo di ricorso non può consistere in una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, perché la cassazione non è giudice del fatto.
- La specificità del motivo impone il confronto puntuale con la motivazione della decisione impugnata; l'omessa confutazione delle sue rationes decidendi determina l'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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