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Sentenza

Sentenza n. 7659/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento previa sospensione, del DM notificato il 31.8.2020 di diniego della cittadinanza italiana -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202009934

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato sulla base di informazioni riservate concernenti possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale della cittadinanza italiana, deducendo: violazione degli artt. 1 e 3 l. 241/1990, dell'art. 5 d.P.R. 572/1993 e dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992, nonché difetto assoluto di motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti; violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto, oltre a carenza di istruttoria e travisamento; violazione della libertà religiosa garantita dall'art. 19 Cost. e dall'art. 9 CEDU, per asserita discriminazione fondata sull'appartenenza religiosa. Il ricorrente ha sostenuto di essere integrato nel tessuto socioeconomico nazionale, che il Ministero avesse motivato mediante un rinvio generico a documenti non ostensibili e che il precedente rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo rendesse contraddittorio il diniego di cittadinanza. Nel corso del giudizio, a seguito di ordinanza istruttoria, il Ministero ha depositato in busta chiusa e sigillata la documentazione riservata posta a fondamento del diniego, consentendone la visione al difensore del ricorrente.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso e compensato le spese. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per residenza come esercizio di amplissima discrezionalità amministrativa e atto di alta amministrazione: il decorso del periodo minimo di residenza costituisce soltanto presupposto per la domanda e non attribuisce un diritto alla cittadinanza. Il sindacato giurisdizionale resta limitato alla verifica estrinseca dell'esistenza di un adeguato supporto istruttorio, della veridicità dei fatti, nonché della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione. Nel caso concreto, le informazioni provenienti dagli organismi di sicurezza dello Stato avevano segnalato il ricorrente, anche in ambito internazionale, quale presunto appartenente a un movimento politico-religioso. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti, in chiave preventiva, a giustificare la prevalenza dell'interesse alla sicurezza nazionale sull'interesse all'acquisto della cittadinanza, senza necessità di un accertamento penale, di una condanna o di misure restrittive, essendo sufficienti sospetti fondati su elementi concreti. Il carattere riservato delle informazioni legittima una motivazione attenuata e sintetica, anche mediante rinvio ob relationem, purché il giudice possa verificare la documentazione in sede processuale con modalità protette; tale ostensione è avvenuta nel caso concreto. È stata esclusa anche la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, poiché il preavviso non avrebbe potuto rendere conoscibili dati sottratti all'accesso e coperti da esigenze di sicurezza nazionale; in ogni caso, l'eventuale violazione formale non avrebbe condotto all'annullamento dell'atto. Il precedente rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo non è stato ritenuto decisivo, considerata la diversa natura e la tendenziale irrevocabilità dello status civitatis. Non sono stati ravvisati né discriminazione religiosa né vizi di istruttoria o motivazione.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La residenza legale decennale costituisce un presupposto per proporre la domanda, ma la concessione della cittadinanza resta oggetto di una valutazione ampiamente discrezionale dell'amministrazione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto non è configurabile, o comunque la sua omissione non determina l'annullamento, quando il diniego si fonda su dati riservati non ostensibili per esigenze di sicurezza nazionale.

  • art. 3 l. 241/1990

    In presenza di informazioni riservate concernenti la sicurezza nazionale, l'obbligo motivazionale può essere assolto in forma attenuata e sintetica, anche mediante motivazione ob relationem, purché sia possibile il controllo giudiziale della documentazione con modalità protette.

  • art. 19 Cost.

    La libertà religiosa non impedisce il diniego della cittadinanza quando la decisione sia fondata, secondo una valutazione preventiva, su elementi concreti concernenti possibili rischi per la sicurezza della Repubblica e non sull'appartenenza religiosa in quanto tale.

  • art. 52 Cost.

    La sicurezza dello Stato-comunità e la sua integrità costituiscono interessi di rango superiore rilevanti nella valutazione della domanda di cittadinanza.

  • art. 2, comma 1, lett. d), d.m. Interno n. 415/1998

    Le informazioni secretate possono essere sottratte all'accesso; tale carattere giustifica l'assenza di un contraddittorio procedimentale fondato sulla conoscenza dettagliata degli elementi ostativi.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per residenza legale non costituisce un diritto del richiedente: il periodo minimo di residenza è soltanto un presupposto della domanda, mentre la decisione implica un'ampia valutazione discrezionale sull'integrazione, sull'affidabilità e sull'adesione ai valori fondamentali della comunità nazionale.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza, la tutela preventiva della sicurezza della Repubblica può prevalere sull'interesse del richiedente anche sulla base di elementi indiziari concreti e di sospetti fondati, senza necessità di una condanna penale, di un accertamento definitivo di responsabilità o di una misura restrittiva della libertà personale.
  • Quando il diniego di cittadinanza si fonda su informazioni riservate attinenti alla sicurezza nazionale, l'amministrazione può assolvere l'obbligo di motivazione in forma attenuata e mediante rinvio ob relationem, senza divulgare dati la cui ostensione possa compromettere attività informative o la sicurezza delle fonti, purché il giudice possa esaminare gli atti con modalità protette.
  • L'omissione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 non determina l'illegittimità del diniego di cittadinanza quando le ragioni ostative derivino da informazioni riservate non ostensibili, perché il contraddittorio procedimentale non può fondarsi sulla comunicazione di dati coperti da esigenze di sicurezza nazionale.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza per ragioni di sicurezza è estrinseco e non consente la sostituzione delle valutazioni ministeriali: il controllo riguarda l'esistenza di un'istruttoria sufficiente, la provenienza e attendibilità istituzionale delle informazioni, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentalePrincipi di precauzione e prevenzione

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