Sentenza n. 11971/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento della determinazione del Direttore Generale dell'AIFA n. IP - 806-2025, del 20 ottobre 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2025, con cui è stata autorizzata l'importazione parallela del medicinale LERCANIDIPIN-OMNIAPHARM 10MG FILMTABLETTEN - 28 FILMTABLETTEN dalla GERMANIA con numero di autorizzazione Zul. Nr.65405.00.00, intestato alla società Recordati Pharma GmbH Eberhard-Finckh-Str. 55 89075 Ulm Baden-Württemberg - Germania, e prodotto da Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Via Matteo Civitali, 1 20148 Milano, Italia, nella parte in cui non consente il cambio di denominazione del farmaco richiesto da GMM Farma S.r.l.; nonché di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto, tra i quali, se ed in quanto occorrer possa, la comunicazione dell'AIFA n. 0119227-23/09/2025 -AIFA-AIFA_UCIP-P (codice pratica: MC1/2024/1220) recante ad oggetto Risposta alle osservazioni alla comunicazione AIFA - Domanda di importazione parallela. MEDICINALE Lercanidipin-Omniapharm 10 mg Filmtabletten, 28 Filmtabletten. Paese UE: Germania. Codice pratica: MC1/2024/1220
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendone verificata la regolare notificazione a tutte le parti, e ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti AIFA. Ha disposto la compensazione delle spese tra le parti costituite, ravvisando eccezionali motivi.
Atto impugnato: determinazione AIFA che autorizzava l'importazione parallela di un medicinale senza consentire il cambio di denominazione richiesto dall'importatore
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente aveva impugnato la determinazione del Direttore generale dell'AIFA con cui era stata autorizzata l'importazione parallela di un medicinale dalla Germania, nella parte in cui non era stato consentito il cambio di denominazione del farmaco richiesto dalla ricorrente, nonché gli atti connessi, inclusa la comunicazione AIFA recante risposta alle osservazioni presentate nell'ambito della domanda di importazione parallela. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato una rinuncia al ricorso di primo grado, regolarmente notificata a tutte le parti.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando risulta regolarmente notificata a tutte le parti del giudizio, comporta la declaratoria di estinzione del processo senza esame del merito della domanda di annullamento.
- La rinuncia al ricorso non determina necessariamente la condanna alle spese: in presenza di eccezionali motivi, il giudice può disporne la compensazione tra le parti costituite.
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