Sentenza n. 2041/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento – Decreto Prot. n. -OMISSIS-, emesso dal Questore della Provincia di Torino il -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 17.05.2023, tradotto in lingua francese, con il quale veniva dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata in data -OMISSIS-, e disposta la relativa archiviazione, e di ogni altro atto presupposto e richiamato, connesso, precedente e/o susseguente, conosciuto o sconosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Torino che ha dichiarato inammissibile e archiviato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in ragione della precedente revoca del titolo
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la dichiarazione di inammissibilità della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990 e degli artt. 5 e 6 del d.lgs. 286/1998, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e difetto o insufficienza di motivazione. Ha sostenuto di avere impugnato il provvedimento presupposto di revoca, di possedere i requisiti economici in quanto lavoratore subordinato presso una ditta individuale e di avere documentato una regolare situazione alloggiativa; ha quindi chiesto una rivalutazione della propria posizione alla luce dei requisiti sostanziali. L’Amministrazione ha replicato che, essendo stato revocato il titolo oggetto della domanda, mancava il presupposto per l’avvio del procedimento di rinnovo. La revoca era stata notificata il 10 maggio 2023; l’istanza di rinnovo era stata presentata prima della revoca, che è sopravvenuta durante la relativa istruttoria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso perché, al momento dell’adozione del decreto impugnato, il permesso richiesto in rinnovo era stato revocato e non sussisteva quindi il titolo da rinnovare. La mancata concessione della misura cautelare richiesta contro la revoca e l’assenza di ulteriore documentazione non consentivano di considerare ancora esistente il presupposto del rinnovo. In tale situazione l’Amministrazione non era tenuta ad avviare il procedimento né a valutare i requisiti economici e alloggiativi dedotti, dovendo l’interessato, ricorrendone le condizioni, richiedere il rilascio di un nuovo titolo. Le censure sono state pertanto ritenute complessivamente infondate. Il TAR ha respinto la richiesta dell’Amministrazione di condanna per lite temeraria, rilevando che la domanda di rinnovo era stata presentata prima della revoca e che quest’ultima era sopravvenuta durante l’istruttoria, senza essere nota al ricorrente al momento della presentazione. Spese compensate.
Norme richiamate
Correttamente, in tal caso, l’amministrazione non ha nemmeno potuto aprire il procedimento nè valutare i presupposti per il rinnovo del permesso, in quanto il ricorrente verte nella stessa condizione di un soggetto che non ha mai avuto alcun titolo di soggiorno e dunque dovrebbe, ferme le condizioni sussistenti e censurate all’epoca di adozione dell’atto impugnato, al più, chiedere il rilascio di un nuovo titolo di soggiorno.
La decisione non riconduce espressamente la conclusione all’art. 10-bis, ma stabilisce che, in assenza del presupposto costituito da un titolo valido da rinnovare, l’Amministrazione non avvia il procedimento di rinnovo; non sussiste quindi, nel caso concreto, l’obbligo di proseguire l’istruttoria sui requisiti sostanziali.
Ne consegue che manca il presupposto stesso per la conversione, ossia il titolo da convertire.
La richiesta di rinnovo o conversione presuppone l’esistenza del titolo cui essa si riferisce. Se il titolo è stato revocato, l’Amministrazione può dichiarare inammissibile la domanda senza valutare i requisiti sostanziali per il rinnovo, restando eventualmente possibile chiedere il rilascio di un nuovo titolo.
Massime di principio
- Il rinnovo o la conversione di un permesso di soggiorno presuppone l’esistenza del titolo da rinnovare o convertire; se questo è stato revocato prima della decisione sull’istanza, manca il presupposto per proseguire il procedimento e valutare i requisiti sostanziali della domanda.
- Il richiedente il rinnovo di un titolo di soggiorno revocato non può ottenere la valutazione dei requisiti propri del rinnovo sulla base della sola impugnazione della revoca, quando il titolo risulti revocato e la domanda cautelare contro tale provvedimento non sia stata accolta; può eventualmente richiedere il rilascio di un nuovo titolo, ricorrendone le condizioni.
- La presentazione della domanda di rinnovo prima della revoca sopravvenuta durante l’istruttoria è circostanza rilevante nell’escludere, nel caso concreto, la condanna per lite temeraria del richiedente.
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