Ordinanza n. 68/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. il provvedimento prot. n. IA.2025.0093845 del 7.11.2025 con cui ARIA S.p.A., in relazione alla "gara per la fornitura di arredi sanitari per sale operatorie e servizi connessi" e, in particolare, al Lotto n. 5 (CIG B7666DE349) ha comunicato "l'esclusione di Conf Industries Srl dal Lotto 5 della procedura in oggetto"; 2. tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti e, in particolare, tutti i verbali delle operazioni concorsuali di gara, con particolare riguardo a quelli, non conosciuti, concernenti le sedute della Commissione Giudicatrice nel corso delle quali il predetto organo ha esaminato l'offerta tecnica presentata dall'odierna ricorrente relativamente al Lotto 5 riscontrando che "relativamente ai sublotti 5.12 "supporto per camici piombati su ruote - capacità 12 camici" e 5.13 "supporto per camici piombati su ruote - capacità 6 camici", non è rispettato il requisito minimo "grucce porta camici incluse""; 3. la nota Protocollo IA.2025.0100602 del 28/11/2025 con cui ARIA S.p.A. ha rigettato l'istanza di accesso agli atti della ricorrente differendola fino all'aggiudicazione; 4. ogni altro atto pregresso, preordinato, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto e qualora lesivo; B) per l'accoglimento, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., dell'istanza di accesso agli atti formulata in data 27.11.2025 e, dunque, per l'ostensione dei documenti richiesti, poiché indispensabili ai fini del legittimo esercizio del diritto di difesa nel presente giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal Lotto 5 di una gara per la fornitura di arredi sanitari, nonché differimento dell'accesso agli atti fino all'aggiudicazione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le imprese ricorrenti hanno impugnato l'esclusione dal Lotto 5, relativa ai sub-lotti 5.12 e 5.13, motivata dal mancato rispetto del requisito minimo costituito dalla presenza di "grucce porta camici incluse". Hanno contestato gli atti di gara e i verbali della Commissione, sostenendo in particolare che i "ganci" indicati nell'offerta tecnica dovessero essere considerati sinonimi o comunque equivalenti alle grucce richieste dalla lex specialis, e prospettando vizi di travisamento e difetto di motivazione. È stata inoltre proposta istanza di accesso agli atti, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., avverso il differimento disposto dalla stazione appaltante fino all'aggiudicazione, ritenendo l'ostensione indispensabile per la difesa nel giudizio.
La decisione
In sede cautelare, il TAR ha ritenuto che il ricorso non apparisse assistito da sufficienti elementi di fondatezza. Ha osservato che l'Allegato 1 al Capitolato Tecnico prevedeva, per i sub-lotti 5.12 e 5.13, in modo distinto e cumulativo, sia la presenza di 12 o 6 ganci speciali per indumenti di protezione, sia la presenza di grucce porta camici incluse. La lex specialis richiedeva quindi la compresenza di due componenti differenti. L'offerta descriveva testualmente la presenza di "ganci", senza attestare anche la presenza delle grucce; la Commissione ha pertanto legittimamente rilevato il mancato possesso di un requisito minimo. Il TAR ha escluso, allo stato del sommario esame cautelare, la sussistenza di travisamento o difetto di motivazione e ha ritenuto che il giudizio di equivalenza non potesse essere utilizzato per modificare l'oggetto del contratto definito dalla lex specialis, priva di ragionevole ambiguità sul punto. L'istanza cautelare è stata respinta; il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 7 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il testo non reca una specifica statuizione autonoma sull'istanza di accesso.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare sulla quale il TAR ha pronunciato, respingendola per insufficiente consistenza del fumus boni iuris allo stato del sommario esame.
art. 116 c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale dell'istanza di accesso agli atti proposta nel giudizio; il testo non reca una specifica decisione autonoma su tale istanza.
Massime di principio
- Quando la lex specialis prevede distintamente e cumulativamente due componenti o caratteristiche tecniche, la concorrente deve offrire entrambe; la presenza di una sola componente non soddisfa il requisito minimo richiesto a pena di esclusione.
- La distinzione testuale operata dalla lex specialis tra termini diversi, quali "ganci" e "grucce", esclude che essi possano essere considerati sinonimi ai fini della verifica di conformità dell'offerta.
- Il giudizio di equivalenza non può essere utilizzato dalla stazione appaltante per modificare o ridurre l'oggetto del contratto definito dalla lex specialis quando questa individui in modo chiaro e non ambiguo caratteristiche o componenti cumulativamente richieste.
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