Cassazione Penale, Sentenza n. 28420/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva applicato gli arresti domiciliari per il reato ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla sussistenza di "gravi indizi di colpevolezza" e contesta l'attualità delle esigenze cautelari, invocando la mancanza di attività lavorativa e il fatto di aver agito in violazione delle restrizioni per la pandemia da COVID-19.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato adeguatamente la sussistenza di gravi indizi richiamando la corrispondenza fra le dichiarazioni di un acquirente e la sostanza trovata presso l'abitazione e altra dimora utilizzata dal ricorrente, nonché gli utensili per il confezionamento e la pesatura. Sulle esigenze cautelari il Tribunale ha valorizzato la mancata collaborazione dell'indagato (ammissioni tardive e silenzio all'interrogatorio di garanzia), l'assenza di attività lavorativa e la capacità di procurarsi ingenti quantità di stupefacente come fattori che rendono concreto il rischio di continuazione dell'attività di spaccio; tuttavia ha ritenuto gli arresti domiciliari proporzionati alla luce della presenza di un contesto familiare di controllo. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
La norma penale sulle sostanze stupefacenti è stata applicata per configurare il reato di detenzione ai fini di spaccio in base alla quantità di droga sequestrata e agli elementi indiziari (dichiarazioni acquirente, strumenti per il confezionamento).
Codice di procedura penale, art. 616
Articolo utilizzato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
Regolamento di esecuzione del codice di procedura penale, art. 28
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; riguarda aspetti procedurali esecutivi e non la valutazione di merito.
Massime di principio
- In cassazione un'argomentazione meramente assertiva e generica sulla mancanza di motivazione è insufficiente: occorrono censure specifiche e motivate per contribuire all'ammissibilità del ricorso.
- I "gravi indizi" possono essere fondati anche su riscontri indiretti e collegamenti probatori (es. dichiarazioni di acquirenti, quantità di sostanza, strumenti per il confezionamento) quando formano un quadro coerente.
- La mancata collaborazione dell'indagato (ammissioni tardive, avvalersi della facoltà di non rispondere) è elemento rilevante nella valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari.
- L'assenza di attività lavorativa, unitamente alla capacità dimostrata di approvvigionarsi di ingenti quantità di droga, può essere valutata come indice del rischio di reiterazione del reato e giustificare misure restrittive.
- La presenza di un contesto familiare controllante può giustificare l'adozione di misure meno afflittive (arresti domiciliari) se ritenute sufficienti a contenere il rischio di continuazione dell'attività illecita.
- Ricorsi inammissibili o manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni a carico del ricorrente ai sensi del codice di procedura penale.
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