Cassazione Penale, Sentenza n. 11797/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.I.P. del 23/07/2022 che aveva convalidato il provvedimento del Questore del 18/07/2022 (notificato il 21/07/2022) con DASPO di durata 8 anni e prescrizione di obbligo di presentazione in caserma in occasione delle partite del Brescia Calcio e della Nazionale. Il ricorrente deduce: 1) omissione di motivazione sulle ragioni di "necessità e urgenza" (art. 606, lett. e) c.p.p.); 2) violazione dell'art. 6, comma 3, L. 401/1989 e art. 178, lett. c) c.p.p. per eccessiva compressione dei tempi di difesa (notifica 21/07/2022 ore 10:15, convalida 23/07/2022 ore 13:05); 3) violazioni di legge (artt. 3 e 10 L. 241/1990) e carenza di motivazione/violazione del principio di gradualità e proporzionalità sulla durata della misura (8 anni), atteso che la motivazione del G.I.P. avrebbe definito il ricorrente "pluri-recidivo"; 4) difetto di motivazione in ordine alla necessità della triplice firma nelle gare casalinghe (art. 6, comma 2, L. 401/1989).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso: 1) primo motivo (omissione motivazionale su necessità/urgenza) dichiarato inammissibile perché il provvedimento questorile e l'ordinanza di convalida risultano adeguatamente motivate; in ogni caso il ricorrente non ha dimostrato che la misura abbia avuto esecuzione prima della convalida (mancanza di interesse). 2) Secondo motivo (tempi per il contraddittorio) ritenuto infondato: la giurisprudenza impone che il G.I.P. non convalidi prima che siano decorse 48 ore dalla notifica per garantire il contraddittorio cartolare; nel caso concreto il termine è stato rispettato (notifica 21/07 ore 10:15, convalida 23/07 ore 13:05). 3) Terzo motivo (durata 8 anni) inammissibile: la durata è giustificata dalla sommatoria della condotta contestata e dei due precedenti DASPO, da cui emerge una pericolosità sociale elevata; la motivazione non è illogica né carente. 4) Quarto motivo (triplice obbligo di firma) inammissibile: la misura è proporzionata in relazione alle dinamiche ricostruite (scontri prima, durante e dopo le partite in casa) e la triplice firma è limitata alle gare in cui ciò si verifica; per le trasferte è prevista una sola firma. Nel complesso il ricorso è stato dichiarato inammissibile/rigettato e permane l'efficacia del provvedimento impugnato.
Norme richiamate
Costituzione, art. 13
i provvedimenti adottati dall'autorità amministrativa che limitano la libertà personale sono soggetti a controllo e devono essere adeguatamente motivati
La Corte ricorda che i DASPO con obbligo di presentazione incidono sulla libertà personale e rientrano nella tutela dell'art. 13, imponendo al Questore un obbligo di motivazione sulle circostanze oggettive e soggettive e consentendo al giudice della convalida di verificarne la necessità e l'urgenza
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6 (commi 2, 3 e 5)
il divieto di accesso alle competizioni sportive puo' essere disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulti avere tenuto condotte finalizzate alla partecipazione ad episodi di violenza ... il Questore puo' prescrivere l'obbligo di comparire in orari indicati
La norma consente l'imposizione del divieto e delle prescrizioni di firma; la giurisprudenza interpreta il comma 5 come rendente obbligatoria la prescrizione della firma in presenza di taluni requisiti e stabilisce limiti temporali (minimo 5 anni, massimo 8 anni) alla durata
Codice di procedura penale, art. 606, lett. e)
Richiamato come causa di ricorso per omissione di motivazione: la decisione di cui si lamenta la carenza motivazionale è valutata secondo i criteri di sufficienza della motivazione applicabili in sede di legittimità
Codice di procedura penale, art. 178, lett. c)
Richiamato dal ricorrente in relazione ai diritti di difesa e ai termini per il contraddittorio; la Corte precisa come il termine per il contraddittorio venga fatto decorrere dalla notifica al destinatario
Legge n. 241/1990, artt. 3 e 10
I principi dell'attività amministrativa (trasparenza, motivazione, tutela del diritto di difesa) sono invocati dal ricorrente; la Corte richiama il principio di motivazione ma ritiene che nel caso concreto il contenuto motivazionale sia adeguato
Costituzione, art. 24
Richiamato in relazione al diritto di difesa; la Corte bilancia tale diritto con l'esigenza di celerità procedimentale stabilendo il termine di 48 ore per consentire il contraddittorio cartolare prima della convalida
Massime di principio
- I provvedimenti del Questore che impongono obblighi di firma/ DASPO incidono sulla libertà personale e devono essere motivati sia sul piano oggettivo (fatti e condotte) sia su quello soggettivo (pericolosità sociale), ma la valutazione ha margine amministrativo e non equivale automaticamente a misure cautelari tipiche dell'Autorità giudiziaria
- L'obbligo di presentazione non è una "punizione aggiuntiva" ma una misura preventiva collegata alla natura prevenzionale del DASPO, finalizzata a contenere la pericolosità in occasione di manifestazioni sportive
- Per sindacare l'urgenza/necessità della misura il ricorrente deve dimostrare l'esecuzione pratica della prescrizione prima della convalida (altrimenti manca un interesse concreto alla censura sull'urgenza)
- Il termine di 48 ore dalla notifica costituisce il periodo minimo per assicurare il contraddittorio cartolare prima che il G.I.P. possa validare il provvedimento; la convalida prima di tale termine è censurabile
- La durata della misura (fino a 8 anni) può essere giustificata dalla recidiva e dalla combinazione di condotte attive e precedenti analoghi provvedimenti; la proporzionalità va valutata sulla base del quadro complessivo dei comportamenti
- I vizi di motivazione sono rilevanti se la motivazione è assente, indecifrabile o manifestamente illogica: motivazioni dettagliate e riferite a circostanze oggettive/soggettive rendono in genere infondate le censure
- La contestazione di eccessiva compressione del tempo per difendersi richiede la prova dei termini concreti di notifica e deposito; in mancanza di elementi che provino la violazione del termine di 48 ore il motivo è destinato a fallire
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