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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13577/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato il decreto di perquisizione e sequestro, con particolare censura sulla legittimità del sequestro probatorio di telefoni cellulari contenenti messaggistica. I ricorrenti deducono violazione delle norme sul sequestro di corrispondenza e sulle modalità di perquisizione degli apparati informatici (art. 247, comma 1-bis c.p.p.), richiamano la sentenza della Corte Costituzionale n.170/2023 sostenendo che i messaggi vanno qualificati quale corrispondenza e che occorreva limitare l'acquisizione ai soli dati comunicativi rilevanti (previa selezione) anziché sequestrare l'intero dispositivo; rilevano inoltre che i codici di sblocco erano stati forniti dagli indagati e che quindi non sussisteva necessità di apprendere fisicamente i dispositivi.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato il rigetto delle istanze di riesame. Ha ritenuto che il decreto del PM fosse adeguatamente motivato, avendo individuato e delimitato l'ambito temporale e materiale della ricerca (comunicazioni prossime alle date del furto e dell'uso indebito delle carte), e che la temporanea apprensione dei dispositivi fosse strumentale e proporzionata alle esigenze investigative, anche alla luce della necessità di eseguire copie forensi fuori sede. La Corte ha inoltre precisato che, pur riconoscendo i principi affermati dalla Corte Costituzionale n.170/2023, la qualificazione dei dati come 'corrispondenza' non rende automaticamente illegittimo il sequestro del dispositivo dell'indagato quando il PM delimiti preventivamente il novero delle comunicazioni da acquisire e quando siano adottate misure tecniche idonee a garantire la genuinità dei dati (art. 247, comma 1-bis c.p.p.). Eventuali ritardi nell'estrazione o questioni sulla durata del vincolo possono essere valutati in sede di istanza di restituzione.

Norme richiamate

  • art. 247, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Richiede l'adozione di misure tecniche idonee a garantire la genuinità dei dati informatici originali e la conformità delle copie estratte; non impone procedure tipizzate tali da invalidare automaticamente l'acquisizione se non rispettate.

  • art. 254 cod. proc. pen.

    Norma di riferimento per il sequestro di corrispondenza eseguito presso terzi o fornitori di servizi; la sua collocazione normativa distingue il sequestro presso terzi dal sequestro riferito all'indagato.

  • art. 254-bis cod. proc. pen.

    Introduce disposizioni analoghe per il sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni.

  • art. 68 Costituzione (richiamato nella discussione della Corte Costituzionale n.170/2023)

    Citato in relazione alla pronuncia costituzionale che ha qualificato la messaggistica salvata su apparati come corrispondenza nel contesto di conflitti di competenza e garanzie parlamentari; la Cassazione osserva che tale pronuncia richiede attenzione, ma non impedisce in radice il sequestro del dispositivo dell'indagato quando il PM delimiti la ricerca.

  • art. 23, comma 8, D. Lg.vo 137/2020

    Norma procedurale richiamata relativamente alla trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale; menzionata in relazione al procedimento di giudizio.

Massime di principio

  • Il sequestro dell'intero apparato informatico dell'indagato può essere legittimo se il PM delimita preventivamente il novero dei dati comunicativi da acquisire e motiva la necessità della temporanea apprensione per eseguire copie forensi.
  • La qualificazione della messaggistica come corrispondenza (Corte Costituzionale n.170/2023) non impedisce automaticamente il sequestro del dispositivo in capo all'indagato; le garanzie procedurali più stringenti si applicano soprattutto al sequestro di dati presso terzi o fornitori di servizi.
  • L'art. 247, comma 1-bis c.p.p. impone misure tecniche idonee a garantire la conformità delle copie ai dati originali, ma non vincola a modalità rigidamente tipizzate: l'eventuale mancata osservanza non comporta di per sé inutilizzabilità se non emerge alterazione concreta.
  • La proporzionalità del sequestro va valutata sulla base della preventiva delimitazione del materiale da acquisire e della ragionevole durata del vincolo, commisurata al tempo necessario per operazioni tecniche e difficoltà oggettive (es. complessità estrazione, mancata collaborazione).
  • Se l'operatore dispone da subito di codici di sblocco, ciò può essere elemento da considerare ma non è necessariamente decisivo per escludere l'apprensione del dispositivo: la scelta di sequestrare può ritenersi giustificata se sussistono esigenze di garanzia della prova e di conservazione dei dati.
  • Eventuali contestazioni relative a ritardi nell'estrazione dei dati o alla durata del sequestro possono trovare tutela in sede di istanza di restituzione o successivi provvedimenti di controllo.

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