Cassazione Penale, Sentenza n. 39544/2024 del 28/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per il reato di peculato, sostenendo la violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità. Lamenta che la condanna sia stata pronunciata senza prova della percezione delle somme derivanti dalle scommesse e senza prova dell'esatto ammontare sottratto, adducendo che il giudizio avrebbe comportato un'inversione dell'onere della prova. In sintesi, il motivo censura la mancanza di prova concreta circa la percezione e la quantificazione delle somme contestate (prelievo unico erariale - PREU).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità delle censure: il motivo si è limitato ad affermazioni generiche e non ha effettuato un confronto puntuale e motivato con le argomentazioni dei giudici di merito, come richiesto dagli artt. 581 e 591 c.p.p. I giudici di merito avevano invece rilevato indagini della Guardia di Finanza e documentazione della parte civile da cui risultava che la società Fantasy Games s.r.l., di cui l'imputato era amministratore, disponeva delle somme dovute a titolo di PREU (nella motivazione sono indicate somme pari a €26.923,33 e, in altra parte del provvedimento, una disponibilità di €27.390) e le aveva omesse di versare alla concessionaria Codere Network s.p.a. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; condanna al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende; rifusione alla parte civile Codere Network s.p.a. delle spese di rappresentanza e difesa per complessivi €3.686,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 314 c.p. (peculato)
La condanna è per il reato di peculato, rilevando che l'amministratore della società si sarebbe appropriato di somme dovute alla concessionaria; la norma viene applicata in base all'accertamento della disponibilità e dell'omesso versamento delle somme oggetto di PREU.
art. 581 cod. proc. pen.
Richiama l'obbligo di specificità e motivazione dei motivi di impugnazione in Cassazione: il ricorso deve indicare concretamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno; la mancata specificità comporta inammissibilità.
art. 591 cod. proc. pen.
Collega i presupposti formali del motivo di cassazione alla funzione di critica argomentata del provvedimento impugnato; utilizzata per sancire che le affermazioni generiche ed esplorative non soddisfano i requisiti di ammissibilità.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e argomentati: censure generiche che non confrontano punto per punto le argomentazioni del giudice di merito sono dichiarate inammissibili.
- La prova del reato di peculato può essere fondata su accertamenti documentali e indagini (es. Guardia di Finanza) che dimostrano la disponibilità di somme dovute e l'omesso versamento al titolare (concessionaria); non è necessario che ogni singola voce contabile sia riprodotta nel motivo di cassazione, ma il ricorrente deve indicare errori concreti nella valutazione probatoria.
- L'onere della prova penale rimane in capo all'accusa; tuttavia il ricorrente che contesta la valutazione probatoria deve spiegare in termini precisi perché l'apprezzamento dei fatti effettuato dai giudici di merito sarebbe errato o illogico.
- Discrepanze numeriche formali (es. importi leggermente diversi) non impediscono la condanna se complessivamente risulta l'appropriazione e l'omesso versamento, purché i giudici abbiano adeguatamente motivato la loro valutazione.
- Le conseguenze di un ricorso inammissibile comprendono non solo il rigetto del motivo ma anche la condanna alle spese processuali e possibili sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende.
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