Cassazione Penale, Sentenza n. 24150/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cellupica impugnava la sentenza di condanna per reati tributari (artt. 5 e 10 del d.lgs. n. 74/2000): 1) contestava la responsabilità per occultamento/distruzione delle scritture contabili sostenendo che i documenti si erano smarriti durante un trasloco (richiamando la dichiarazione di un teste della Guardia di Finanza); 2) sosteneva di non poter essere ritenuto responsabile per omissione della dichiarazione tributaria 2012 perché aveva assunto la carica di legale rappresentante della P.Q. Srl solo nel 2012; 3) deduceva vizio di motivazione perché la Corte non avrebbe adeguatamente valutato la volontà di occultare le scritture; 4) critiche analoghe alla motivazione in relazione all'omessa dichiarazione; 5) censurava la motivazione sulla determinazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: i motivi erano in gran parte riformulazioni di questioni già affrontate e rigettate in sede di gravame o erano del tutto generici, tali da non permettere alla Cassazione di svolgere un controllo di legittimità; in particolare la tesi dello smarrimento dei documenti è stata ritenuta genericamente prospettata e priva di elementi nuovi; la censura sulla qualità di legale rappresentante è infondata perché il ricorrente era legale rappresentante sia per l'anno 2012 sia nel momento in cui la dichiarazione doveva essere presentata (2013); le doglianze sulla motivazione erano generiche e non specificavano errori logici o giuridici; quanto alla pena, la Corte ha ritenuto la sanzione (10 mesi di reclusione, con aumento per continuazione) ampiamente contenuta nel medio edittale del reato più grave e non richiedente motivazione aggiuntiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, artt. 5 e 10
Gli artt. 5 e 10 disciplinano rispettivamente l'omessa presentazione della dichiarazione e l'occultamento/distruzione delle scritture contabili; la Corte ha ritenuto provata la condotta omissiva relativa alla dichiarazione 2012 e l'elemento relativo all'occultamento in base al complesso probatorio valutato dai giudici di merito
art. 125, comma terzo, cod. pen.
Sull'obbligo di motivazione della pena la Corte ha richiamato il principio per cui, quando la determinazione della pena non si discosta eccessivamente dal minimo edittale, formule generiche come "pena congrua" possono essere sufficienti
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese e l'irrogazione delle somme a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre al ricorrente il pagamento di spese e 3.000 euro
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e ben motivati: deduzioni generiche o meri rinnovi delle doglianze già decise in grado di merito sono generalmente dichiarate inammissibili.
- Per contestare l'elemento soggettivo del reato (es. volontà di occultare documenti) è necessario indicare nel ricorso le precise carenze logiche o probatorie della motivazione di merito; non è sufficiente richiamare testimonianze senza spiegare il loro contenuto e rilevanza.
- La qualità di legale rappresentante rileva rispetto all'anno d'imposta e al momento della presentazione della dichiarazione: chi riveste la carica quando l'obbligo di presentazione sorge può essere ritenuto responsabile per omissione.
- Sulla determinazione della pena, se la pena inflitta è compresa entro la forbice edittale e non si discosta in modo eccessivo dai minimi, la motivazione può essere considerata sufficiente anche se espressa con formule generiche.
- Il ricorso per cassazione non è uno strumento per rinnovare in forma generica il contrasto con la valutazione probatoria del merito; per evitare la condanna alle spese e alle somme a favore della Cassa delle ammende è necessario proporre motivi ammissibili e non manifestamente infondati.
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