Sentenza del 07/10/2016 n. 20146 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva riconosciuto alla società un credito d'imposta per l'acquisto di uno stampo destinato alla produzione di componenti plastiche ai sensi dell'art. 8 della legge n. 388/2000. Lo stampo, pur essendo di proprietà della M. S.r.l., era collocato e utilizzato presso una società terza, la I. S.r.l., nell'ambito di un rapporto di conto lavorazione. Secondo l'Agenzia, tale utilizzo presso una struttura produttiva appartenente a un soggetto giuridicamente ed economicamente autonomo violava il requisito della strumentalità esclusiva del bene rispetto all'attività dell'impresa beneficiaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e ha deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della società contribuente. Ha ritenuto che i beni agevolati debbano essere utilizzati in modo strumentale ed esclusivo dall'impresa beneficiaria e all'interno della sua struttura produttiva, non potendo essere messi a disposizione di un'impresa terza, anche se utilizzati esclusivamente per produrre beni destinati alla beneficiaria e anche se l'operazione è economicamente conveniente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la M. S.r.l. è stata condannata a rimborsare all'Agenzia le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.400 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, art. 8
Il recupero del credito è possibile "se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno diritto all'agevolazione".
La norma richiede che i beni agevolati siano nuovi, durevolmente strumentali e destinati alla struttura produttiva dell'impresa beneficiaria. La destinazione o l'utilizzo presso una struttura produttiva diversa, appartenente a un soggetto terzo autonomo, può comportare il recupero del credito.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 109 e 164
Le disposizioni sono richiamate per il requisito dell'inerenza: il bene deve essere effettivamente strumentale all'attività dell'impresa che invoca l'agevolazione. L'esclusiva strumentalità del bene costituisce un elemento necessario per beneficiare del credito d'imposta sull'intero investimento.
Legge n. 192 del 1998 e D.Lgs. n. 231 del 2002
Le norme sono richiamate quale disciplina civilistica dei rapporti di subfornitura e del decentramento produttivo. Tali rapporti possono giustificare l'utilizzo materiale del bene da parte di un terzista sul piano contrattuale, ma non superano i requisiti fiscali di strumentalità ed esclusività richiesti per l'agevolazione.
Art. 360 c.p.c., n. 3
La disposizione consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nel caso concreto è stata dedotta la violazione dell'art. 8 della legge n. 388/2000.
Massime di principio
- Per le agevolazioni fiscali sugli investimenti, non è sufficiente che il bene sia acquistato e contabilmente intestato all'impresa: occorre dimostrare che sia effettivamente strumentale alla sua attività e destinato alla sua struttura produttiva.
- L'utilizzo materiale del bene da parte di un'impresa terza giuridicamente ed economicamente autonoma può escludere l'agevolazione, anche quando il terzo lo utilizzi esclusivamente per realizzare prodotti destinati al committente proprietario.
- La convenienza economica, il contratto di conto lavorazione o di subfornitura e l'assenza di un uso autonomo del bene da parte del terzista non sono, da soli, sufficienti a preservare il beneficio fiscale.
- Il contribuente che richiede l'agevolazione deve fornire la prova positiva che il rapporto contrattuale e le modalità concrete di utilizzo escludano qualsiasi beneficio o uso produttivo autonomo da parte di terzi.
- Le clausole contrattuali devono essere valutate insieme alla situazione reale: se il bene opera stabilmente nel processo produttivo di un'altra impresa, può mancare il requisito dell'uso esclusivo richiesto dalla norma.
- Le disposizioni che prevedono il recupero del credito hanno anche una funzione antielusiva: mirano a impedire che un bene sia immesso solo formalmente nell'impresa beneficiaria per ottenere il beneficio e poi utilizzato altrove.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 ott 2016Sentenza del 07/10/2016 n. 20129 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 ott 2016Sentenza del 07/10/2016 n. 20133 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 ott 2016Sentenza del 07/10/2016 n. 20136 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 ott 2016Sentenza del 07/10/2016 n. 20142 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 ott 2016Sentenza del 07/10/2016 n. 20159 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 ott 2016Sentenza del 07/10/2016 n. 20165 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →