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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22456/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato la condanna per diverse rapine pluriaggravate e porto illegale di arma: 1) vizio per presunta violazione del diritto di difesa e mancata concessione della restituzione del termine previsto dall'art. 175 c.p.p. per aderire a un rito alternativo, a causa della tardiva richiesta del PM di integrazione della perizia e della mancata trascrizione di una conversazione intercettata; 2) censura sulla qualificazione giuridica del fatto: i difensori sostenevano che si trattasse di truffa (art. 640) e non di rapina (art. 628) per assenza di violenza fisica; 3) contestazione della prova relativa all'illegale detenzione/porto di arma per contenuto equivoco dell'intercettazione del 9/10/2018.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che non vi sia stata violazione del diritto di difesa perché la prova era costituita dalle registrazioni audio, alle quali la difesa aveva tempestivo accesso nonostante la iniziale omissione della trascrizione; le norme introdotte dopo le operazioni di intercettazione richiamate dalla difesa (art. 493-bis e disposizioni del d.l. 30.12.2019 e successive modifiche) non erano applicabili ratione temporis. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che la simulazione della qualità di appartenente all'Arma e l'esecuzione di atti che cagionano uno stato di costrizione nelle vittime integra la rapina (art. 628) e non la sola truffa. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto fondato il collegamento tra le intercettazioni e l'uso di un'arma vera in occasione della rapina, valorizzando nesso soggettivo-temporale e contenuto delle conversazioni; l'ipotesi alternativa proposta dalla difesa è rimasta meramente ipotetica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di restituzione del termine per aderire a riti alternativi; la Corte non ha ritenuto violato tale diritto poiché la difesa aveva accesso alle registrazioni audio, base della prova.

  • art. 493 cod. proc. pen.

    Riferimento alla richiesta di integrazione peritale sollevata dal PM; la Corte ha valutato temporaneità e pertinenza della richiesta senza ritenere compromesso il diritto di difesa.

  • art. 268, comma 8, cod. proc. pen.

    La Corte ha ricordato che la trascrizione è una rappresentazione della prova fonica e che le registrazioni audio costituiscono la prova; le parti possono ottenere la trasposizione su nastro, per cui la mancata trascrizione non esclude il pieno diritto di difesa.

  • art. 493-bis cod. proc. pen. (D.Lgs. 29/12/2017, n. 216)

    Norma sulle informazioni che accompagnano le intercettazioni: la Corte ha precisato che tale disposizione si applica solo alle operazioni autorizzate dopo specifica data e quindi non era applicabile ratione temporis al caso di specie.

  • art. 2, comma 1, lett. o) d.l. 30.12.2019 conv. L. 28.2.2020, n. 7 e successive modifiche (art. 2, comma 8; art. 1, comma 2 d.l. 30.4.2020 n.28 conv. L. n.70/2020)

    Disposizioni sull'obbligo di elencare le intercettazioni rilevanti in sede di richiesta di giudizio immediato: la Corte ha ritenuto non applicabili tali regole per i procedimenti iscritti anteriormente alla data di decorrenza prevista.

  • art. 628 cod. pen.

    Definizione di rapina: la Corte ha ritenuto che la simulazione della qualità di appartenente all'Arma e l'esecuzione di atti idonei a cagionare timore e passività nelle vittime costituiscano mezzo di costrizione riconducibile alla rapina.

  • art. 640, comma 2, cod. pen. (truffa)

    Norma sulla truffa aggravata: la Corte ha distinto truffa e rapina, affermando che la mera induzione in errore (truffa) si differenzia dalla situazione in cui l'errore è sfruttato insieme a uno stato di costrizione che impedisce atti volontari delle vittime (rapina).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme in favore della cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata per liquidare la sanzione di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La mancata trascrizione di una intercettazione non determina di per sé violazione del diritto di difesa se la registrazione audio è stata depositata e resa accessibile alla difesa: le registrazioni foniche costituiscono la prova primaria.
  • Le norme processuali introdotte successivamente alle operazioni di intercettazione si applicano solo se ricorrono i presupposti temporali indicati; eccezioni ratione temporis possono rendere inapplicabili nuove prescrizioni.
  • La simulazione della qualità di pubblico ufficiale che crea uno stato di timore o costrizione nelle vittime può integrare la rapina (art. 628) anche se non si è usata violenza fisica evidente, quando tale simulazione impedisce la libera determinazione delle vittime.
  • Il contenuto di intercettazioni va valutato nel quadro soggettivo-temporale e in combinazione con altri elementi di prova: riferimenti a un'arma in conversazioni tra soggetti identificati come autori possono essere valorizzati anche se intervenuti in momenti diversi dalla commissione del reato.
  • Al difensore spetta dimostrare elementi concreti contrari al nesso soggettivo-temporale evocato dalla pubblica accusa; ipotesi alternative senza riscontri probatori restano insufficienti.
  • Il ricorso infondato o inammissibile può comportare condanne alle spese e somme a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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