Cassazione Civile, Ordinanza n. 27307/2021 del 07/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso dell'acconto IMU 2012 relativo a un immobile concesso in locazione finanziaria a una società utilizzatrice e poi oggetto di risoluzione per mancato pagamento dei canoni, senza che il bene fosse stato riconsegnato. Il Comune, soccombente in appello, ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 23/2011: secondo il ricorrente, il soggetto passivo dell'IMU, in caso di leasing immobiliare, deve individuarsi nel possessore o detentore qualificato secondo i titoli previsti dalla legge, e dopo la risoluzione del contratto la soggettività passiva torna in capo al locatore/società di leasing, anche se l'immobile non è ancora materialmente restituito. La CTR aveva invece ritenuto che, in mancanza di riconsegna, il soggetto passivo restasse l'utilizzatore.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza della CTR e deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente. Ha ritenuto che, in base all'art. 9 del d.lgs. n. 23/2011, nel leasing immobiliare il soggetto passivo IMU è l'utilizzatore per la durata del contratto; con la risoluzione del contratto, la soggettività passiva ritorna in capo alla società di leasing anche se la materiale riconsegna del bene non sia ancora avvenuta. Ha inoltre escluso la pertinenza del richiamo alla disciplina TASI, riferita a un diverso tributo e non utilizzabile come criterio interpretativo dell'IMU. Le spese dei gradi di merito sono state compensate per la novità delle questioni, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico della parte soccombente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per denuncia di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 8 d.lgs. n. 23/2011
È richiamato dal ricorrente per sostenere la disciplina del soggetto passivo IMU, ma la decisione si concentra soprattutto sull'art. 9 del medesimo decreto.
art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011
Individua nel locatario finanziario il soggetto passivo IMU dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto; in caso di risoluzione del leasing, la soggettività passiva ritorna al locatore/società di leasing anche se il bene non è ancora stato restituito materialmente.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Consente alla Corte, esclusi ulteriori accertamenti in fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
art. 1, comma 672, L. n. 147/2013
È menzionato dalla CTR come argomento analogico tratto dalla disciplina TASI, ma la Cassazione lo reputa non pertinente e non utilizzabile per interpretare l'IMU.
Massime di principio
- Nel leasing immobiliare, ai fini IMU, il soggetto passivo è individuato dalla legge in base al vincolo contrattuale di locazione finanziaria e non alla mera disponibilità materiale del bene.
- Con la risoluzione del contratto di leasing, la soggettività passiva dell'IMU torna in capo alla società concedente, anche se l'utilizzatore non abbia ancora riconsegnato l'immobile.
- La mancata restituzione materiale del bene dopo la risoluzione non impedisce il ritorno della soggettività passiva al locatore finanziario, perché ciò che rileva è la cessazione del titolo che giustificava la detenzione qualificata dell'utilizzatore.
- La disciplina di un tributo diverso non può essere automaticamente utilizzata come criterio interpretativo di una diversa imposta quando il dato normativo applicabile è chiaro.
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