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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33907/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (destinatario sanzione)

La controversia

La controversia nasce da un’ordinanza ingiunzione amministrativa con cui era stato intimato il pagamento di euro 20.000 per la violazione dell’art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158/2012, per avere messo a disposizione del pubblico, in un esercizio commerciale, due terminali collegati a una piattaforma di gioco online che consentivano la libera connessione a siti di gioco. L’opposizione proposta in primo grado era stata accolta, ma la Corte d’appello, in riforma, aveva ritenuto prevalenti i verbali redatti dagli operanti in sede di accesso, attribuendo ad essi fede privilegiata, e aveva rigettato l’opposizione. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 112 e 14 L. n. 689/1981, sostenendo che la contestazione era stata effettuata due volte e che la seconda fosse tardiva, con conseguente estinzione dell’obbligazione; 2) violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 6, comma 11, d.lgs. n. 150/2011 e dell’art. 1, comma 923, L. n. 208/2015, censurando l’applicazione della fede privilegiata ai fatti ritenuti dalla Corte territoriale. Nel corso del giudizio di legittimità è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 104/2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che prevedeva sia l’illecito sia la sanzione amministrativa applicata nel caso concreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per effetto della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012 e dell’art. 1, comma 923, primo periodo, L. n. 208/2015, nella parte relativa alla sanzione di euro 20.000 per tale violazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c., annullando l’ordinanza ingiunzione. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e di legittimità per la difficoltà interpretativa della disciplina, sfociata nell’intervento della Corte costituzionale.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 3-quater, d.l. 13 settembre 2012, n. 158

    La norma incriminatrice amministrativa è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, con conseguente caducazione dell’illecito contestato nel caso concreto.

  • L. 8 novembre 2012, n. 189

    Legge di conversione del d.l. n. 158/2012, richiamata solo come fonte della disposizione dichiarata incostituzionale.

  • art. 14 L. 24 novembre 1981, n. 689

    È richiamato dai ricorrenti per sostenere la tardività della contestazione e l’estinzione dell’obbligazione sanzionatoria.

  • art. 6, comma 11, d.lgs. n. 150/2011

    È richiamato a sostegno delle censure contro l’applicazione delle regole processuali e probatorie nel giudizio di opposizione.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato dai ricorrenti in tema di riparto dell’onere della prova.

  • art. 2700 c.c.

    È richiamato dai ricorrenti per contestare l’estensione della fede privilegiata ai fatti accertati nei verbali.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Sono richiamati per censurare la valutazione delle prove compiuta dalla Corte d’appello.

  • art. 1, comma 923, L. 28 dicembre 2015, n. 208

    La Corte costituzionale ne ha dichiarato l’illegittimità nella parte in cui prevedeva la sanzione amministrativa di euro 20.000 per la violazione dell’art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158/2012.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    La Cassazione lo applica per decidere la causa nel merito, senza rinvio, dopo la cassazione della sentenza impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato dai ricorrenti nel primo motivo, in relazione al denunciato omesso esame e alla pretesa tardività della contestazione.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    È il parametro processuale dei motivi di ricorso dedotti per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di legittimità, intervenga una pronuncia della Corte costituzionale che dichiari l’illegittimità della norma sanzionatoria applicata al caso concreto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con possibilità di decisione nel merito senza rinvio se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • La caducazione della disposizione che prevede l’illecito amministrativo e della disposizione che ne determina la sanzione comporta l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione emessa in applicazione di تلك norme.
  • In presenza di una sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità decisiva, le questioni ulteriori sollevate con il ricorso possono restare assorbite, poiché viene meno il presupposto normativo della pretesa sanzionatoria.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dalla obiettiva e seria difficoltà interpretativa della disciplina, specie quando essa abbia richiesto l’intervento della Corte costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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