Cassazione Civile, Ordinanza n. 10046/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva da domande di alcuni dipendenti dell'INPS, assunti con inquadramento nell'Area B del CCNL Enti pubblici non economici, che chiedevano l'accertamento del diritto al superiore inquadramento nell'Area C, posizione economica C1, sin dalla data di assunzione, con condanna dell'Istituto all'inquadramento, al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento danni. La Corte d'appello di Venezia aveva accolto in parte la pretesa, ritenendo svolte mansioni corrispondenti all'Area C per la maggior parte degli istanti e disattendendo la nozione di "processo produttivo" adottata dall'INPS nelle proprie circolari. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 414 e 421 c.p.c., sostenendo che il ricorso introduttivo fosse carente nelle allegazioni di fatto e di diritto e che la Corte territoriale avesse oltrepassato i limiti dei poteri istruttori officiosi; 2) violazione degli artt. 1362 ss. c.c., delle circolari INPS nn. 178/2003 e 2/2001, del CCNL Enti pubblici non economici 1998/2001 e dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, lamentando l'erronea interpretazione della nozione contrattuale di "processo produttivo" e la mancata attribuzione di rilievo di diritto vivente alle circolari interne dell'Istituto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il ricorso introduttivo del giudizio di merito era stato correttamente reputato sufficientemente specifico, secondo il principio per cui la nullità del ricorso nel rito del lavoro ricorre solo quando sia assolutamente impossibile individuare oggetto e ragioni della domanda dall'esame complessivo dell'atto. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, ribadendo un orientamento consolidato secondo cui, nella declaratoria dell'Area C/1, l'espressione "tutte le fasi del processo" va riferita alla gestione dell'intera filiera di un singolo procedimento/prodotto, dall'atto iniziale agli atti finali, inclusi istruttoria e consulenza, senza che sia necessario che il dipendente sottoscriva il provvedimento finale o ne assuma la relativa responsabilità formale. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dell'INPS al pagamento delle spese e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 414 c.p.c.
Il ricorso introduttivo nel rito del lavoro deve contenere una esposizione sufficiente dell'oggetto e dei fatti posti a fondamento della domanda; la nullità sussiste solo se l'individuazione di tali elementi sia impossibile dall'esame complessivo dell'atto.
art. 421 c.p.c.
I poteri istruttori d'ufficio del giudice del lavoro non possono essere censurati quando siano esercitati entro i limiti consentiti dalla corretta valutazione della domanda e del materiale allegato.
artt. 1362 e ss. c.c.
La clausola collettiva sull'inquadramento va interpretata secondo i canoni ermeneutici legali, privilegiando il dato testuale e la funzione della previsione contrattuale.
art. 52 d.lgs. n. 165/2001
L'inquadramento va valutato in base alle mansioni effettivamente svolte e alla loro corrispondenza con la qualifica rivendicata.
art. 111 Cost., comma 7
La censura mirava a contestare la motivazione e l'interpretazione adottata dal giudice di merito nel rispetto del controllo di legittimità.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla ricorrente in combinazione con l'art. 111 Cost. per contestare il controllo di legittimità sulla motivazione e l'interpretazione del contratto.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo per difetto di esposizione dei fatti o delle ragioni della domanda ricorre solo quando, dall'esame complessivo dell'atto, sia impossibile individuare oggetto e causa petendi; non basta una difettosa o sintetica allegazione se il convenuto è comunque posto in condizione di difendersi.
- La clausola collettiva che attribuisce al personale di un'area superiore la gestione di "tutte le fasi del processo" va letta nel senso della presa in carico dell'intera filiera di un singolo procedimento o prodotto, non della necessaria sottoscrizione dell'atto finale o dell'assunzione di una responsabilità formale esterna.
- Ai fini dell'inquadramento del dipendente pubblico contrattualizzato, ciò che rileva è la corrispondenza tra mansioni effettivamente svolte e declaratoria contrattuale, secondo l'interpretazione della contrattazione collettiva e non secondo definizioni unilaterali, più ampie, elaborate dall'amministrazione in atti interni.
- Le circolari interne dell'amministrazione possono avere valore organizzativo o interpretativo interno, ma non prevalgono sulla lettura della clausola contrattuale collettiva quando questa risulti accertata secondo i canoni ermeneutici legali e la giurisprudenza consolidata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 16 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09939/2025 del 16/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09943/2025 del 16/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09951/2025 del 16/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09952/2025 del 16/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09961/2025 del 16/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09973/2025 del 16/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →