Sentenza n. 5928/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione seconda) n. 2022/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. II, n. 2022/2024, che aveva respinto il ricorso contro l’annullamento in autotutela di due permessi di costruire e contro la successiva ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al ricorrente (imprenditore agricolo)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune aveva annullato in autotutela, con provvedimento del 28 settembre 2022, il permesso di costruire n. 192/2013 e il permesso in variante n. 124/2015, relativi alla realizzazione di una residenza agricola funzionale all’attività del richiedente, ritenendo insussistente il titolo di imprenditore agricolo professionale necessario per l’accorpamento di lotti non contigui ai sensi della legge regionale campana n. 14/1982. Successivamente aveva ordinato la demolizione dell’intero edificio. Il TAR aveva ritenuto irrilevante il possesso sostanziale dei requisiti di imprenditore agricolo professionale in assenza dell’iscrizione nel registro regionale IAP e aveva considerato superabile il termine per l’autotutela in ragione di una falsa rappresentazione dei presupposti di fatto. L’appellante ha dedotto, tra l’altro, violazione degli artt. 3, 7 e seguenti, 10-bis e 21-nonies l. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione, erronea interpretazione del punto 1.8 della l.r. Campania n. 14/1982, violazione dell’art. 20, comma 5, d.P.R. 380/2001 e del dovere di soccorso istruttorio, insussistenza dell’illegittimità originaria dei titoli edilizi, travisamento e illogicità, nonché carenza di valutazione dell’interesse pubblico alla rimozione dei manufatti. In particolare, ha contestato che la propria dichiarazione integrasse una falsa rappresentazione idonea a consentire il superamento del termine massimo per l’autotutela.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello per il terzo motivo, ritenuto assorbente, riformando integralmente la sentenza del TAR e accogliendo il ricorso e i motivi aggiunti di primo grado. Il Collegio ha rilevato che l’interessato non aveva dichiarato di possedere il formale titolo di IAP, ma aveva attestato la propria qualità di imprenditore agricolo, indicando nella documentazione allegata alla domanda la titolarità dell’azienda agricola e l’iscrizione nella sezione coltivatori diretti presso l’INPS. La relazione tecnica aveva inoltre evidenziato la destinazione dell’abitazione alla residenza dell’agricoltore e della sua famiglia. Il Comune aveva esaminato tale documentazione e aveva rilasciato i titoli edilizi senza richiedere integrazioni, ritenendo sufficiente la qualifica sostanziale di imprenditore agricolo; l’iscrizione nel registro IAP era stata considerata necessaria soltanto successivamente. Non sussisteva quindi una dichiarazione falsa, non veritiera o reticente: l’amministrazione disponeva già, al momento del rilascio, degli elementi necessari per verificare i requisiti di legge. Di conseguenza, non poteva essere superato il termine rigido previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990, indicato nella decisione come dodici mesi, e l’annullamento intervenuto circa otto anni dopo il rilascio dei titoli era illegittimo. Sono stati pertanto annullati sia il provvedimento di autotutela sia l’ordinanza di demolizione. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese del doppio grado, liquidate in euro 7.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990
termine di diciotto (rectius dodici) mesi per l’esercizio dell’autotutela
Il termine massimo per l’annullamento d’ufficio non può essere superato quando non vi sia stata una falsa rappresentazione dei fatti imputabile al privato. La mera mancata produzione di un documento non richiesto dall’amministrazione e la diversa valutazione successiva di elementi già disponibili non integrano falsa rappresentazione.
artt. 3, 7 e seguenti l. 241/1990
Sono richiamati in relazione ai dedotti vizi di motivazione, istruttoria e procedimento; la decisione definisce il giudizio sulla base del superamento del termine di autotutela.
art. 10-bis l. 241/1990
È richiamato dall’appellante con riguardo alle garanzie partecipative, ma la decisione accoglie l’appello per l’assorbente violazione del termine di autotutela.
punto 1.8, titolo II, l.r. Campania n. 14/1982
La disposizione regionale disciplina l’accorpamento di lotti non contigui per soddisfare le necessità abitative dell’imprenditore agricolo a titolo principale; il Comune aveva ritenuto inizialmente sufficiente la qualifica sostanziale di imprenditore agricolo.
art. 20, comma 5, d.P.R. 380/2001
È richiamato dall’appellante in relazione al dovere di soccorso istruttorio, senza costituire la base autonoma della decisione.
art. 12 l. n. 153/1975
È richiamato dall’appellante per sostenere la sussistenza dei requisiti soggettivi agricoli.
art. 1 d.lgs. n. 99/2004
È richiamato dall’appellante in materia di qualifica di imprenditore agricolo professionale.
delibera G.R. Campania n. 339 del 29 febbraio 2008
È richiamata dall’appellante in relazione ai requisiti agricoli rilevanti.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente il richiamo ai precedenti conformi del Consiglio di Stato.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato da remoto.
Massime di principio
- Il termine massimo previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990 per l’annullamento d’ufficio può essere superato soltanto in presenza di una falsa rappresentazione dei fatti imputabile al privato; tale eccezione non ricorre quando l’amministrazione disponeva già, al momento dell’adozione del provvedimento favorevole, degli elementi necessari per verificare autonomamente i presupposti di legge.
- La mera dichiarazione di possedere una determinata qualità sostanziale, accompagnata dalla produzione degli elementi documentali disponibili e senza attestazione del possesso di uno specifico requisito formale, non integra falsa rappresentazione dei fatti se l’amministrazione ha esaminato la documentazione e ha rilasciato il titolo senza richiedere integrazioni.
- L’amministrazione non può addurre soltanto in sede di autotutela la necessità di un documento o requisito formale che non aveva richiesto durante l’istruttoria e che avrebbe potuto verificare prima del rilascio del titolo, per eludere il termine legale di annullamento d’ufficio.
- Quando l’annullamento d’ufficio del titolo edilizio è adottato oltre il termine massimo senza che ricorra una falsa rappresentazione imputabile al privato, l’illegittimità dell’autotutela comporta anche l’annullamento della conseguente ordinanza di demolizione fondata esclusivamente sulla rimozione del titolo.
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