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Sentenza

Sentenza del 28/07/2020 n. 16164 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente impugnava l'avviso di liquidazione per imposta di registro, ipotecaria e catastale relativo all'acquisto di un terreno a Roma, contestando la revisione del valore operata dall'Ufficio/Agenzia del Territorio: €40.000 dichiarati in atto vs valore accertato dall'Ufficio originariamente €360.000. In primo grado la CTP aveva parzialmente accolto il ricorso riducendo il maggior valore a €315.000 (applicando una riduzione percentuale rispetto alla stima dell'Agenzia). In appello la CTR ha rigettato l'impugnazione del contribuente, confermando la procedura e i criteri di valutazione dell'Ufficio (tenendo conto della limitata/temporanea edificabilità e applicando una riduzione del 30%). Il contribuente ha poi invocato la cessazione del contendere richiamando una sentenza di altra CTP che avrebbe stabilito il valore a €95.000 e un pagamento; la Corte ha ritenuto inammissibile tale eccezione per carenza di documentazione probatoria e per la mancata rinuncia agli atti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione proposto dal contribuente. Ha ritenuto inammissibile/infondato il motivo che lamentava falsa applicazione del DPR 131/1986 e vizio motivazionale, precisando che la determinazione del valore è giudizio estimativo riservato alla prudente discrezionalità del giudice di merito e valutabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della carenza o inadeguatezza della motivazione (circostanza non invocata concretamente dal ricorrente). Ha inoltre escluso la declaratoria di cessazione del contendere per mancanza di prova della sentenza invocata e dei pagamenti. Condanna alle spese di giudizio (liquidate in €3.000,00) e applicazione delle norme sul contributo unificato (raddoppio ai sensi del DPR 115/2002, art.13, comma 1-quater).

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 51

    Applicato per la determinazione del valore venale dell'immobile; la Corte ha ritenuto regolare e legittima l'applicazione dell'art.51 nel tenere conto delle limitazioni all'edificabilita' e nell'applicare una riduzione percentuale al valore stimato dall'Agenzia del Territorio.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 52, comma 4

    Richiamato nel contesto del regime di valutazione automatica: la Corte ribadisce che l'inibizione del potere accertativo non opera in presenza di edificabilita' desumibile dal PRG adottato e che la valutazione deve riferirsi al momento del trasferimento.

  • Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, articolo 36, comma 2 (convertito, L. 4 agosto 2006, n. 248)

    Interpretazione autentica del DPR 131/1986: l'edificabilita' ai fini dell'inapplicabilita' della valutazione automatica puo' essere desunta dalla qualificazione del PRG anche se non ancora approvato dalla Regione; l'avviso di procedimento urbanistico incide sul valore al momento del trasferimento.

  • Costituzione, articolo 23

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito della deduzione di violazione di legge; la Corte non ha ritenuto fondata la censura poiché la materia della valutazione estimativa rientra nella discrezionalità tecnica del giudice di merito.

  • Legge n. 241 del 2000, articolo 7

    Menzi onata dal ricorrente nella censura; non emerge dalla decisione una violazione di tale norma, dato che la contestazione riguardava profili di merito estimativo e non di difetto di istruttoria formale della pubblica amministrazione.

  • Codice di procedura civile, articoli 115 e 116

    Riferiti per sottolineare che il giudizio estimativo del valore rientra nella prudente discrezionalita' del giudice di merito e la relativa motivazione e' valutabile in sede di legittimita' solo per carenza o manifesta inadeguatezza.

  • Codice di procedura civile, articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Richiamato come base della censura per presunta falsa applicazione di norme; la Cassazione ha ritenuto la censura inammissibile o infondata in quanto la valutazione estimativa non costituisce violazione di legge rimediabile ai sensi dell'art.360, n.3, salvo carenza motivazionale non prospettata.

  • Codice di procedura civile, articolo 378 (memoria ex art.378 c.p.c.)

    Norma procedurale usata per il deposito di memoria in prossimita' dell'udienza; la Corte ha valutato la richiesta di cessazione del contendere contenuta in tale memoria e l'ha respinta per difetto di documentazione e mancata rinuncia agli atti.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater

    Applicato per l'aumento (raddoppio) del contributo unificato dovuto dal ricorrente per essere il ricorso stato proposto dopo il 30/01/2013.

Massime di principio

  • La determinazione giudiziale del valore di un immobile e' un giudizio estimativo di merito: la Corte di legittimità non riesamina i criteri tecnici adottati dal giudice di merito salvo che vi sia carenza o manifesta inadeguatezza della motivazione.
  • Le valutazioni tecniche dell'Agenzia del Territorio possono costituire valido elemento di riferimento per l'Ufficio e per il giudice tributario, purché la loro applicazione sia adeguatamente motivata.
  • L'edificabilita' va valutata in riferimento al momento del trasferimento: la qualificazione nel PRG adottato e l'avviso di procedimento urbanistico possono aumentare il valore anche se gli strumenti attuativi non sono ancora approvati; tuttavia la 'minore attualita'' delle potenzialita' edificatorie puo' giustificare riduzioni percentuali del valore.
  • Per ottenere la cessazione del contendere per effetto di una sentenza favorevole emessa in altro giudizio e di pagamenti successivi, il contribuente deve produrre documentazione completa (sentenza passata in giudicato, prove di pagamento correlate, prova che la sentenza si riferisca allo stesso atto) e, se necessario, rinunciare agli atti del giudizio pendente.
  • Le censure fondate su presunte violazioni di legge in materia di accertamento di valore devono dimostrare insufficienza motivazionale o errore nella ricostruzione fattuale; la mera diversa valutazione tecnica della perizia di parte non e' di per sé sufficiente a invertire il giudizio di merito.

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