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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36618/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La lite nasce dalla trattenuta operata dalla cassa previdenziale sul trattamento pensionistico di un iscritto, a titolo di contributo di solidarietà, per il periodo gennaio 2009-marzo 2018. Il giudice di merito aveva ritenuto illegittima la trattenuta e aveva condannato la cassa alla restituzione delle somme trattenute con accessori. La cassa ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: con i primi due ha sostenuto che, sulla base del d.lgs. n. 509 del 1994, del regolamento previdenziale interno e della delibera del 28 ottobre 2008, nonché delle norme richiamate in tema di equilibrio finanziario e sostenibilità del sistema, rientrasse nei propri poteri l'introduzione di un contributo di solidarietà a carico dei pensionati; con il terzo ha dedotto che il diritto alla ripetizione delle somme fosse soggetto a prescrizione quinquennale, in quanto il rapporto sarebbe obbligatorio e non contrattuale. Il resistente non ha svolto difese.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con atti regolamentari o deliberativi, un contributo di solidarietà che incida su un trattamento pensionistico già determinato, perché tale prelievo non attiene ai criteri di calcolo della pensione ma integra una prestazione patrimoniale imposta, riservata alla legge ai sensi dell'art. 23 Cost. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, richiamando il principio per cui, in materia previdenziale, la prescrizione quinquennale presuppone un credito liquido ed esigibile, mentre quando è contestato l'ammontare della pensione opera la prescrizione ordinaria decennale. Nonostante il rigetto nel merito delle censure, il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c., perché la sentenza impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione del resistente; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 509/1994

    non attribuisce alle casse privatizzate il potere di introdurre un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate, poiché un simile prelievo esula dai criteri di determinazione del trattamento pensionistico

  • art. 22 del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa

    la previsione regolamentare non può legittimare una trattenuta avente natura di prestazione patrimoniale imposta e dunque riservata alla legge

  • delibera della Cassa del 28 ottobre 2008

    non può fondare validamente il contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già determinati

  • L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12

    norma richiamata dalla ricorrente a sostegno dei poteri di adeguamento dei trattamenti, ma non idonea a giustificare un prelievo patrimoniale imposto dalla cassa

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763

    norma invocata dalla cassa in tema di equilibrio finanziario, ma non sufficiente a consentire l'introduzione del contributo di solidarietà

  • L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488

    richiamata dalla ricorrente; la Corte ribadisce che analoghi prelievi hanno natura di prestazione patrimoniale imposta e richiedono copertura legale

  • d.l. n. 201 del 2011, art. 24, comma 24, conv. in L. n. 214 del 2011

    disposizione invocata per sostenere la potestà di adeguamento del sistema, ma non estende alle casse il potere di istituire contributi di solidarietà su pensioni già in godimento

  • art. 23 Cost.

    il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, introdotta solo dalla legge

  • art. 2948 c.c.

    la prescrizione quinquennale non opera se il credito pensionistico non è liquido ed esigibile e si controverte sull'ammontare del trattamento

  • art. 2946 c.c.

    in presenza di contestazione sull'ammontare della pensione, il diritto alla riliquidazione soggiace alla prescrizione ordinaria decennale

  • art. 129 r.d.l. n. 1827 del 1935

    richiamato in coerenza con il principio che la prescrizione breve presuppone esigibilità del credito previdenziale

  • art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.

    il ricorso è dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono, con regolamenti o delibere interne, introdurre contributi di solidarietà o altri prelievi che incidano su pensioni già determinate, perché tali prelievi hanno natura di prestazioni patrimoniali imposte e richiedono una base legale espressa.
  • Il principio del pro rata tutela il trattamento pensionistico già maturato: gli interventi dell'ente possono riguardare i criteri di determinazione delle prestazioni, ma non possono tradursi in decurtazioni retroattive di prestazioni già liquidate.
  • In materia previdenziale, la prescrizione quinquennale presuppone che il credito sia liquido ed esigibile; se è controverso l'ammontare del trattamento, il diritto alla riliquidazione è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c. quando le censure sono già coperte da un orientamento consolidato della Corte e non vengono prospettati elementi nuovi idonei a superarlo.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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