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Sentenza

Sentenza n. 2244/2026 - Catania, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza della Corte d’Appello di Catania, Prima Sezione Civile, n. 558/2023, emessa in data 15 marzo 2023 e pubblicata in data 27 marzo 2023.

Giustizia amministrativa202600554

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 558/2023, recante condanna del Comune al pagamento di somme di denaro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditori procedenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 558/2023, passata in giudicato, con cui il Comune di Giarre era stato condannato a pagare somme determinate in favore dei ricorrenti, oltre interessi legali e spese di lite. Il titolo era stato notificato al Comune il 25 marzo 2024 ed era decorso il termine di centoventi giorni per l’adempimento spontaneo. Una precedente iniziativa di ottemperanza era stata dichiarata inammissibile perché non si era ancora conclusa la procedura di dissesto dell’ente, rilevante ai sensi dell’art. 248, comma 2, TUEL. Nel nuovo giudizio il Tribunale ha acquisito l’attestazione del passaggio in giudicato e ha rilevato che il rendiconto della gestione straordinaria era stato approvato il 2 maggio 2025, con successivo parere dell’organo di revisione, sicché era venuto meno l’ostacolo derivante dal dissesto. I ricorrenti hanno inoltre chiesto l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il ricorso per ottemperanza è stato accolto. Il Tribunale ha ritenuto provati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Comune e il decorso del termine per l’adempimento spontaneo. Ha inoltre ritenuto superata la precedente preclusione connessa alla procedura di dissesto, poiché il rendiconto della gestione straordinaria era stato approvato ed era intervenuto il parere dell’organo di revisione. Accertata l’inottemperanza del Comune, il TAR gli ha ordinato di dare integrale esecuzione alla sentenza della Corte d’Appello entro novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Segretario comunale del Comune di Riposto, con facoltà di delega a un funzionario dell’ente, da attivarsi su istanza dei ricorrenti entro un ulteriore termine di novanta giorni. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, in ragione della peculiare situazione finanziaria del Comune, tornato solo recentemente in bonis. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, contributo unificato se versato e spese documentate di copia e notificazione.

Norme richiamate

  • art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000 (TUEL)

    La conclusione della procedura rilevante ai fini della gestione del dissesto rimuove l’ostacolo che aveva impedito il precedente giudizio di ottemperanza, consentendo l’esecuzione del titolo nei confronti dell’ente.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere negata quando ricorrano ragioni ostative, individuate nella peculiare condizione finanziaria dell’ente, tornato solo recentemente in bonis.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario occorre fornire la prova del passaggio in giudicato del titolo, oltre a dimostrare la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine previsto per l’adempimento spontaneo.
  • La precedente inammissibilità dell’ottemperanza fondata sulla mancata conclusione della procedura di dissesto non impedisce una nuova azione quando sopravvengano l’approvazione del rendiconto della gestione straordinaria e il parere dell’organo di revisione, poiché viene meno la relativa preclusione.
  • Decorso inutilmente il termine per l’adempimento, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine assegnato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente in caso di inottemperanza, potendo essere esclusa per ragioni ostative connesse alla peculiare e recente situazione finanziaria dell’ente debitore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaControlli e finanza locale
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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