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Ordinanza

Ordinanza n. 8555/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento: A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dello stralcio del verbale di riunione del 14 gennaio 2026 della “Commissione centrale per la definizione e l’applicazione delle speciali misure di protezione”, notificato in data 28 gennaio 2026, con il quale è stato revocato agli odierni ricorrenti il programma definitivo di protezione nei confronti dei testimoni di giustizia; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque conseguenziale, ancorchè di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti. B) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 11 marzo 2026: per l’annullamento del silenzio rifiuto ex art. 25, comma 4, della legge n. 241/90, formatosi in relazione all’istanza di accesso agli atti inoltrata in data 3 febbraio 2026, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso; C) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 9 aprile 2026: perché si accerti e dichiari l’illegittimità del citato provvedimento della Prefettura di Napoli n. -OMISSIS-, notificato in pari data, nonché del citato provvedimento della Direzione Centrale della Polizia Criminale di sospensione dei benefici economici del 20 marzo 2026;

Giustizia amministrativa202602540

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Nota della Prefettura di Napoli che ha negato il ripristino delle misure di protezione e nota della Direzione Centrale della Polizia Criminale relativa alla sospensione dei benefici economici, ritenute in violazione o elusione di una precedente ordinanza cautelare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (testimoni di giustizia)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti avevano impugnato la delibera della Commissione centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione del 14 gennaio 2026, notificata il 28 gennaio 2026, con cui era stato revocato il programma definitivo di protezione loro riconosciuto quali testimoni di giustizia, chiedendone anche la sospensione. Avevano inoltre impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di accesso agli atti del 3 febbraio 2026. A seguito di una precedente ordinanza cautelare, con cui il TAR aveva sospeso l'efficacia della delibera di revoca, i ricorrenti hanno proposto istanza ex art. 59 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della misura cautelare, lamentando che l'Amministrazione non avesse ripristinato la scorta e avesse invece adottato atti incompatibili con l'ordinanza, tra cui la nota del 20 marzo 2026 sulla sospensione dell'assegno di mantenimento e del rimborso del canone locativo e la nota prefettizia del 27 marzo 2026, con cui era stato negato il ripristino delle misure di protezione sulla base della persistente situazione degli indicatori di rischio. Con motivi aggiunti del 9 aprile 2026 i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento dell'illegittimità di tali atti.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza di esecuzione dell'ordinanza cautelare. Ha ritenuto che la precedente sospensione della delibera di revoca imponesse all'Amministrazione di ripristinare la situazione di fatto e di diritto esistente prima dell'adozione della delibera, fino alla decisione definitiva sull'istanza cautelare. La nota della Prefettura del 27 marzo 2026, limitandosi a confermare le determinazioni già assunte prima dell'ordinanza, è stata giudicata non coerente con il vincolo conformativo derivante dalla misura cautelare. Anche la prospettata intensificazione di una vigilanza precedentemente prevista non equivaleva al ripristino della scorta, il cui mancato ripristino risultava dalla memoria dell'Amministrazione. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero dell'Interno di dare piena e immediata esecuzione all'ordinanza cautelare, ripristinando la situazione antecedente alla delibera di revoca, inclusa la riattivazione della scorta. Le spese della fase sono state compensate. È stata confermata la camera di consiglio dell'8 giugno 2026 per la trattazione dell'istanza cautelare e del ricorso avverso il silenzio sull'accesso.

Norme richiamate

  • art. 59 c.p.a.

    istanza di esecuzione delle misure cautelari

    Consente di chiedere al giudice l'esecuzione delle misure cautelari adottate nel giudizio; il TAR lo ha applicato per ordinare all'Amministrazione l'attuazione effettiva della precedente sospensione.

  • art. 10, comma 2, l. n. 82/1991

    Indicato quale base normativa del potere della Commissione centrale di adottare la delibera relativa alla revoca del programma speciale di protezione.

  • art. 25, comma 4, l. n. 241/1990

    Richiamato con riferimento all'impugnazione del silenzio formatosi sull'istanza di accesso agli atti; la relativa questione non è stata definita con questa ordinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dei ricorrenti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità dei ricorrenti.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare dell'efficacia di un provvedimento amministrativo comporta, fino alla decisione definitiva sulla domanda cautelare, l'obbligo dell'Amministrazione di ripristinare la situazione di fatto e di diritto esistente prima dell'adozione dell'atto sospeso, quando ciò sia necessario per rendere effettiva la tutela cautelare.
  • L'Amministrazione non può eludere il vincolo conformativo derivante da un'ordinanza cautelare limitandosi a confermare le determinazioni precedentemente assunte o sostituendo la misura sospesa con un intervento diverso e non specificamente equivalente.
  • L'esecuzione di un'ordinanza cautelare deve essere piena e concreta: l'intensificazione di una misura di vigilanza non equivale al ripristino della scorta quando quest'ultima costituiva la situazione antecedente all'atto sospeso.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaGiudizio di ottemperanzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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