Cassazione Penale, Sentenza n. 19166/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza con cui la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro nel procedimento abbreviato relativo al procedimento n. 3804/17 RG NR DDA. Si censura che la difesa avrebbe fornito la procura speciale in udienza e che la successiva presentazione dell'istanza nei tre giorni consentiti avrebbe dovuto essere valida; inoltre si deduceva che il decreto che dispone il giudizio, emesso dal GUP nei confronti di altri coimputati, comprometterebbe l'imparzialita del giudice alla luce della riforma Cartabia e della nuova regola della ragionevole previsione di condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondata la prima censura: nella prima udienza del giudizio abbreviato la difesa non ha formulato la dichiarazione di ricusazione entro il termine dell'udienza previsto dall'art. 38 comma 2 cod. proc. pen., né ha fatto una esplicita dichiarazione con riserva di formalizzazione; il mero rilascio di procura speciale al difensore non equivale alla rituale dichiarazione di ricusazione. Non è possibile subordinare la proposizione della ricusazione all'esito della richiesta di astensione, poiche i termini decorrono autonomamente. Per questi motivi i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 34 cod. proc. pen., comma 2
Norma richiamata come titolo che disciplina chi puo proporre la ricusazione; la corte l'ha usata per inquadrare la legittimazione del difensore a proporre istanza per conto degli assistiti
art. 36 cod. proc. pen., lett. g
Richiamata tra le disposizioni che regolano la ricusazione e i soggetti legittimati, confermando il quadro normativo di riferimento
art. 37 cod. proc. pen.
Norma del rito della ricusazione riferita alle forme e alle cause; la corte ha valutato la conformita delle modalita di proposizione dell'istanza rispetto a quanto previsto
art. 38 cod. proc. pen., comma 2
Disposizione decisiva per la pronuncia: se la causa di ricusazione divenisse nota in udienza la dichiarazione deve essere proposta prima del termine dell'udienza; e' ammessa la possibilita di formulare in udienza una dichiarazione con riserva e formalizzare entro tre giorni, ma tale dichiarazione deve essere effettivamente resa in udienza e non puo essere sostituita dal mero rilascio di procura speciale
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per sanzionare i ricorrenti
Massime di principio
- Se la causa di ricusazione diventa nota durante l'udienza, la parte deve formulare in udienza una dichiarazione di ricusazione o una dichiarazione esplicita con riserva di formalizzazione entro tre giorni; il solo conferimento di procura speciale al difensore non e sufficiente
- I termini per proporre la ricusazione decorrono indipendentemente dall'esito di eventuali richieste di astensione: non si puo subordinare la presentazione dell'istanza all'esito di altre istanze
- Perche una ricusazione sia ammessa e valutabile dal giudice, e necessario rispettare le forme e i termini previsti dagli artt. 37 e 38 cod. proc. pen.; il mancato rispetto comporta inammissibilita e possibili sanzioni
- La circostanza che il giudice abbia gia emesso provvedimenti (es. decreto che dispone il giudizio) rispetto ad altri coimputati non equivale automaticamente a causa di ricusazione: occorre una manifestazione formale e tempestiva della causa che renda palese l'indipendenza compromessa
- I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende; pertanto valutare con attenzione la fondatezza procedurale prima di proporre ricorso
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