Cassazione Penale, Sentenza n. 24773/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un imputato ritenuto responsabile in primo grado e in appello del reato di bancarotta semplice per avere, quale amministratore unico di una società poi fallita nel 2018, aggravato il dissesto omettendo di chiedere tempestivamente il fallimento. In cassazione il difensore ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’elemento oggettivo, sostenendo che non fosse stata provata l’effettiva aggravazione del dissesto e che la Corte territoriale avesse valorizzato solo in modo generico la maturazione di interessi moratori su debiti preesistenti, senza confrontarsi con la documentazione difensiva che dimostrava una significativa riduzione di un debito bancario per effetto di un giudizio civile; con il secondo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla colpa grave, lamentando che la Corte d’appello avesse ravvisato tale elemento solo nel ritardo nel chiedere il fallimento, senza indicare elementi concreti da cui desumere la consapevolezza dello stato di decozione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi del ricorso, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era carente sia sulla reale sussistenza dell’aggravamento del dissesto sia sulla prova della colpa grave, poiché la Corte d’appello non aveva adeguatamente esaminato la prova documentale difensiva né aveva individuato elementi concreti della piena conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’imputato. Tuttavia, rilevato che il reato contestato era nel frattempo estinto per prescrizione, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, escludendo che dagli atti emergessero cause evidenti di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
art. 217 legge fall.
norma incriminatrice della bancarotta semplice per aggravamento del dissesto mediante omissione della richiesta di fallimento da parte dell’amministratore.
art. 227 legge fall.
richiamato nel primo motivo come norma violata; dal testo non emerge una specifica interpretazione autonoma della Corte.
art. 192 c.p.p.
richiamato per censurare la valutazione della prova; la Corte ribadisce la necessità di un effettivo confronto con le risultanze documentali e testimoniali.
art. 217 legge fall.
reato contestato e poi dichiarato estinto per prescrizione.
art. 159 c.p.
comma secondo; comma terzo
in tema di prescrizione, per i reati commessi nel periodo indicato, i periodi di sospensione vanno computati quando, nei successivi gradi, venga meno l’affermazione di responsabilità; la sospensione perde efficacia per effetto sopravvenuto dell’annullamento della condanna.
art. 129, comma 2, c.p.p.
in presenza di una causa estintiva il proscioglimento nel merito è possibile solo se l’insussistenza del fatto o della rilevanza penale emerga in modo assolutamente non contestabile dagli atti.
Massime di principio
- Nel reato di bancarotta semplice fondato sull’omessa tempestiva richiesta di fallimento, l’aggravamento del dissesto non può essere desunto in modo meramente astratto dall’aumento di singole voci di passivo o dalla sola inerzia dell’amministratore, ma deve risultare da una valutazione complessiva del peggioramento economico-finanziario della società.
- Quando il ricorrente deduce specifiche risultanze documentali idonee a incidere sul giudizio di responsabilità, il giudice di merito deve confrontarsi espressamente con tali elementi; la motivazione è viziata se si limita a ribadire la conclusione di colpevolezza senza esaminare il contenuto delle prove difensive.
- La colpa grave nell’omessa richiesta di fallimento non può essere affermata per il solo ritardo nel deposito dell’istanza, ma richiede l’accertamento in concreto di una consapevole omissione, desumibile da elementi specifici che provino la piena conoscenza dello stato di decozione.
- In presenza di una causa estintiva del reato, la Corte di cassazione può pronunciare proscioglimento nel merito solo quando l’innocenza emerga ictu oculi dagli atti; se occorrono ulteriori apprezzamenti, il ricorso non può condurre a un annullamento con rinvio, perché prevale la declaratoria immediata della prescrizione.
- Nel regime della prescrizione applicabile ai reati commessi nel periodo interessato dalla riforma del 2017, i periodi di sospensione possono tornare a computarsi quando la sentenza di condanna venga annullata nei gradi successivi, venendo meno le ragioni della sospensione legate alla precedente affermazione di responsabilità.
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