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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33572/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore dell'imputato ha impugnato la sentenza per violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p., sostenendo che il giudice di appello ha travalicato il perimetro dell'imputazione riclassificando lo strumento utilizzato (un machete) come elemento integrativo della minaccia anziché come mero strumento funzionale al danneggiamento; inoltre si contestava la carenza della condizione di procedibilità per mancata querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10/10/2022, n. 150, che avrebbe reso il reato procedibile a querela.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso (art. 606 comma terzo c.p.p.), ritenendolo reiterativo di censure già valutate e manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di appello che, sulla base delle testimonianze, delle caratteristiche del machete e del contesto fattuale, ha qualificato la condotta come minacciosa. Quanto all'eccezione sul difetto di querela conseguente al d.lgs. 150/2022, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'improcedibilità per mancanza di querela nei giudizi pendenti in Cassazione non prevale sull'inammissibilità del ricorso e non impone l'avviso alla persona offesa né consente di dichiarare la non procedibilità in presenza di inammissibilità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; la sentenza è a motivazione semplificata.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    richiamato nel testo (lett. b) e comma terzo)

    Usato per valutare l'inammissibilità del ricorso: la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi del comma terzo, ritenendo le doglianze reiterative e fondate su valutazioni di fatto già esaminate in appello

  • art. 616 cod. proc. pen.

    richiamato nel dispositivo

    Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali conseguente alla declaratoria di inammissibilità

  • art. 635 cod. pen.

    richiamato nel ricorso (ultimo comma)

    Riferimento alla condizione di procedibilità per il reato in questione: la Corte ha ritenuto che, anche se il reato è divenuto procedibile a querela per effetto del d.lgs. 150/2022, ciò non incide sull'inammissibilità del ricorso in sede di legittimità

  • d.lgs. 10/10/2022, n. 150

    citato come novellatore della condizione di procedibilità (querela)

    Il decreto ha reso alcuni reati procedibili a querela; la Corte ha affermato che, nei giudizi pendenti in Cassazione, la mancata querela non prevale sull'inammissibilità del ricorso

  • d.lgs. 10/04/2018, n. 36

    citato nel richiamo giurisprudenziale

    Richiamato per i principi sulla condizione di procedibilità e sull'avviso alla persona offesa (art. 12, comma 2): la Corte ricorda che, in casi analoghi, l'inammissibilità del ricorso esclude l'obbligo di dare avviso alla persona offesa per l'eventuale esercizio della querela

  • Cass. Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023 (Rv. 284176 - 01)

    Giurisprudenza che sostiene che l'improcedibilità per mancanza di querela, nei giudizi pendenti in Cassazione, non prevale sull'inammissibilità del ricorso

  • Cass. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018 (Rv. 273551 - 01)

    Principio secondo cui, in tema di condizioni di procedibilità, l'inammissibilità del ricorso in sede di legittimità esclude la necessità di comunicare alla persona offesa l'avviso previsto per l'esercizio della querela

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina in fatto le valutazioni probatorie svolte dai giudici di merito: i rilievi che si limitano a criticare la valutazione del materiale probatorio o la ricostruzione fattuale sono spesso dichiarati inammissibili o manifestamente infondati
  • Per contestare in Cassazione un travalicamento del capo di imputazione (art. 606 lett. b) c.p.p.) è necessario dimostrare in modo concreto che il giudice ha formato il suo convincimento su un fatto non dedotto nell'imputazione; mere argomentazioni alternative non sono sufficienti
  • La trasformazione della qualificazione della condotta (es. da strumento di danneggiamento a mezzo di una minaccia) è ammissibile se fondata su una motivazione chiara e su elementi di fatto (testimonianze, caratteristiche dello strumento, contesto), e la Cassazione la convalida se non viziata da illogicità o errore di diritto
  • L'introduzione di nuove condizioni di procedibilità (es. reati divenuti procedibili a querela per d.lgs.) nei giudizi già pendenti davanti alla Cassazione non comporta automaticamente la dichiarazione di improcedibilità quando il ricorso è inammissibile: l'inammissibilità preclude l'esame della condizione di procedibilità
  • In sede di impugnazione è strategico sollevare tempestivamente eventuali questioni di procedibilità (querela) nei gradi di merito e non affidarvisi come possibile rimedio in Cassazione, perché l'inammissibilità del ricorso può impedire ogni successivo accertamento sulla querela
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare sanzioni economiche (spese processuali, somme alla Cassa delle ammende); dunque valutare attentamente la fondatezza dei motivi prima di proporre ricorso in Cassazione

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