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Sentenza

Sentenza n. 7318/2026 - Roma, Sezione 5Q

Accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal MAECI sulla richiesta di visto per ricongiungimento familiare.

Giustizia amministrativa202600979

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal MAECI sulla richiesta di visto per ricongiungimento familiare

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal MAECI sulla richiesta di visto per ricongiungimento familiare. Il TAR richiama una precedente ordinanza con la quale aveva invitato la parte a dedurre sul tema della giurisdizione, rilevando che tale invito non è stato adempiuto. La controversia concerne il riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare, qualificato come diritto soggettivo fondamentale, rispetto al quale il MAECI non dispone di alcun apprezzamento discrezionale. Il ricorrente aveva quindi proposto la domanda dinanzi al giudice amministrativo, mentre, secondo il TAR, la cognizione spetta all'autorità giudiziaria ordinaria.

La decisione

Il TAR dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La decisione si fonda sulla qualificazione della pretesa al ricongiungimento familiare come diritto soggettivo, collegato al diritto fondamentale all'unità familiare tutelato dall'art. 8 CEDU, dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalle norme costituzionali a protezione della famiglia, richiamando Corte costituzionale n. 202/2013. Poiché il MAECI non esercita, secondo il TAR, alcun potere discrezionale in materia, la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria. La causa potrà essere riproposta davanti al giudice competente ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese processuali sono compensate in ragione della pronuncia in rito.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    parte ricorrente non ha dedotto rispetto all’invito formulato dal Collegio ex art. 73 c.p.a.

    La norma è richiamata in relazione al precedente invito del Collegio a dedurre su una questione rilevante per la decisione.

  • art. 11 c.p.a.

    Innanzi alla quale la causa potrà essere riproposta con le modalità e nei termini ex art. 11 c.p.a.

    Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, secondo le modalità e i termini previsti per la translatio iudicii.

  • art. 8 CEDU

    il diritto al rispetto della vita privata e familiare

    È richiamato quale fondamento sovranazionale della tutela dell'unità familiare.

  • art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    il diritto al rispetto della vita privata e familiare

    È richiamato quale ulteriore fondamento sovranazionale della tutela dell'unità familiare.

  • Corte costituzionale n. 202/2013

    la garanzia della convivenza del nucleo familiare trova il proprio fondamento nelle norme costituzionali che assicurano protezione alla famiglia

    La pronuncia è richiamata a sostegno della natura fondamentale della tutela della convivenza familiare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    È richiamato come presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Sono richiamati insieme alla normativa nazionale in materia di tutela dei dati personali per disporre l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La controversia sul riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare appartiene alla giurisdizione ordinaria quando la posizione azionata è qualificata come diritto soggettivo fondamentale e l'amministrazione non dispone di apprezzamento discrezionale.
  • Il diritto all'unità e alla convivenza familiare costituisce una posizione tutelata da fonti sovranazionali e costituzionali, tra cui l'art. 8 CEDU, l'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e le norme costituzionali di protezione della famiglia.
  • Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione, la controversia può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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