Cassazione Civile, Ordinanza n. 34759/2022 del 25/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso avviso di accertamento per maggiore IRES e accessori relativamente all'anno d'imposta 2006, contestando a una società di diritto lussemburghese, holding di partecipazioni in società italiane, una mera esterovestizione: secondo l'Amministrazione la società aveva in realtà sede e direzione effettiva in Italia, con conseguente assoggettamento alla normativa fiscale italiana e omessa dichiarazione dei redditi. La contribuente aveva impugnato l'atto, ma in primo grado il ricorso era stato rigettato. In appello la CTR dell'Umbria aveva accolto la tesi della società, ritenendo dimostrata la reale natura estera del soggetto. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell'art. 73 d.P.R. 917/1986 per erronea esclusione dell'esterovestizione, e omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c. La società resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, deducendo a sua volta violazione dell'art. 73 TUIR per l'insussistenza dell'esterovestizione, dato che la società deteneva partecipazioni in società di persone italiane e in una sola società di capitali. Successivamente la contribuente comunicava di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie ex art. 6 d.l. 119/2018, chiedendo la cessazione della materia del contendere e depositando istanza, prova del versamento e documentazione di notificazione.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito, perché ha rilevato che la società contribuente aveva validamente aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 d.l. 119/2018. Poiché l'Agenzia non aveva notificato diniego entro il termine di legge e non era stata presentata istanza di trattazione entro il termine previsto, il processo è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. 119/2018 e dell'art. 46 d.lgs. 546/1992. La Corte ha anche escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato, ritenendo che tale disciplina non operi nei casi di estinzione del giudizio, trattandosi di norma eccezionale e di stretta interpretazione.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 917/1986
È la norma invocata in tema di residenza fiscale delle società e di esterovestizione; la controversia verteva sulla sua corretta applicazione al caso concreto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Base del motivo di ricorso per violazione di legge sostanziale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Base del motivo di ricorso per vizio di motivazione/omesso esame di fatti decisivi.
artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018
Norme sulla definizione agevolata delle controversie tributarie richiamate dalla contribuente per ottenere la cessazione della materia del contendere.
art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018
Prevede il termine entro cui l'Ufficio può notificare il diniego della definizione.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
Prevede l'effetto estintivo del giudizio in mancanza di diniego e di istanza di trattazione nel termine previsto.
art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992
Norma processuale tributaria richiamata quale base dell'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ne esclude l'applicazione in caso di estinzione del giudizio, trattandosi di previsione sanzionatoria/eccezionale di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce validamente alla definizione agevolata di una lite tributaria e ricorrono le condizioni previste dalla legge, il processo si estingue per cessazione della materia del contendere e la Corte non deve esaminare i motivi di ricorso nel merito.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non consente l'applicazione automatica del raddoppio del contributo unificato previsto per il soccombente in cassazione.
- Le disposizioni che prevedono conseguenze sanzionatorie o eccezionali, come quelle sul contributo unificato aggiuntivo, sono di stretta interpretazione e non si applicano oltre i casi espressamente contemplati.
- In presenza di una definizione agevolata perfezionata, la mancata notificazione del diniego nei termini e la mancata richiesta di trattazione nel termine finale determinano l'effetto estintivo del giudizio tributario.
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