Sentenza del 13/11/2017 n. 1592 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Istanza di disapplicazione della disciplina sulle società non operative
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società chiedeva la disapplicazione della disciplina sulle società non operative e in perdita sistematica, con riferimento agli artt. 84, comma 3, e 172, comma 7, del DPR 917/1986, sostenendo di aver indicato nell'istanza tutti gli elementi necessari e di aver dimostrato l'esistenza di cause giustificative legate alla gestione imprenditoriale e alla crisi del settore della ristorazione. L'Agenzia aveva respinto l'istanza ritenendola generica, non sufficientemente circostanziata e priva del contenuto minimo indispensabile. In giudizio l'Ufficio ha inoltre sostenuto che il diniego non fosse impugnabile, perché non incluso tra gli atti elencati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/1992 e privo di contenuto impositivo.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva inizialmente accolto il ricorso della società e annullato il diniego. In appello, tuttavia, la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate, riformato la sentenza di primo grado e dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo. Il Collegio ha ritenuto che, sebbene possano essere impugnati anche atti non espressamente elencati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, ciò è possibile solo quando l'atto esprima l'esercizio di un potere autoritativo diretto a far valere una pretesa tributaria già determinata nell'an e nel quantum. La risposta negativa all'istanza di disapplicazione è stata invece qualificata come atto meramente consultivo e non impositivo. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 19 D.Lgs. 546/1992
L'elenco degli atti impugnabili non è necessariamente tassativo, ma l'impugnazione di atti ulteriori è ammessa solo quando essi incidano concretamente sulla posizione tributaria del contribuente attraverso l'esercizio di un potere autoritativo e l'espressione di una pretesa fiscale determinata.
Art. 30 Legge 724/1994
Disciplina le società non operative e il regime fiscale applicabile alle società che non superano i parametri previsti dalla normativa.
Artt. 36-decies e 36-duodecies D.L. 138/2011
Riguardano la disciplina delle società in perdita sistematica e le relative conseguenze fiscali.
Art. 37-bis, comma 8, DPR 600/1973
Prevede la possibilità di chiedere la disapplicazione di disposizioni antielusive quando il contribuente dimostri che, nel caso concreto, non possono verificarsi gli effetti elusivi perseguiti dalla norma.
Artt. 84, comma 3, e 172, comma 7, DPR 917/1986
Sono le disposizioni rispetto alle quali la società aveva richiesto la disapplicazione nell'ambito dell'istanza presentata all'Amministrazione finanziaria.
Cassazione civile, sentenza n. 17202/2009
Riconosce in via generale la possibilità di impugnare anche provvedimenti non espressamente indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, purché abbiano natura sostanzialmente impositiva o incidano in modo concreto e attuale sulla posizione fiscale del contribuente.
Massime di principio
- Un provvedimento dell'Amministrazione finanziaria non espressamente elencato dall'art. 19 del D.Lgs. 546/1992 può essere impugnabile solo se produce un effetto autoritativo concreto e attuale sulla posizione fiscale del contribuente.
- La risposta negativa a un'istanza di interpello disapplicativo, se considerata meramente consultiva e priva di una pretesa tributaria già determinata, può essere ritenuta non autonomamente impugnabile.
- La possibilità astratta di dimostrare successivamente, in sede di accertamento, l'esistenza delle condizioni per la disapplicazione non impedisce necessariamente l'impugnazione; il punto decisivo è la natura concreta e impositiva dell'atto.
- Per sostenere un'istanza di disapplicazione occorre descrivere in modo specifico la situazione aziendale, le cause oggettive che impediscono il conseguimento dei ricavi o dei risultati richiesti e produrre documentazione coerente e puntuale.
- La genericità di motivazioni come la crisi economica, se non accompagnata da dati, elementi contabili e documenti idonei a collegare la crisi al caso concreto, può rendere debole l'istanza di disapplicazione.
- La pronuncia riguarda il regime processuale dell'impugnazione del diniego e non stabilisce in via definitiva che la società avesse o non avesse diritto sostanziale alla disapplicazione.
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