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Ordinanza

Ordinanza n. 4631/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale per l'assunzione di 2.517 allievi agenti della Polizia di Stato costituito dal giudizio di non idoneità, emesso dalla commissione attitudinale in data 2 settembre 2025 e notificato al ricorrente in pari data; 2) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, ivi compresi gli eventuali verbali della commissione non conosciuti e, ove occorra, della graduatoria finale del concorso nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente tra gli idonei; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 14 novembre 2025: a) del verbale della commissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale del 2 settembre 2025 recante la motivazione analitica del giudizio di non idoneità; b) della relazione psicologica del 29 agosto 2025, a firma del funzionario psicologo, che ha ritenuto il ricorrente “non compatibile” con il profilo; c) ove occorra e per quanto di ragione, della scheda di valutazione attitudinale del perito selettore del 1° settembre 2025, per la parte in cui non è stata adeguatamente considerata dalla commissione; d) nonché dei verbali della commissione recanti i criteri di valutazione; e) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale, non conosciuto e, ove occorra, della graduatoria finale del concorso nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente tra gli idonei; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 5 febbraio 2026: f) del provvedimento della medesima commissione del 12 gennaio 2026, notificato in data 15 gennaio 2026, con cui, in pretesa esecuzione dell’ordinanza cautelare di Codesto TAR n. 7158/25, il ricorrente è stato nuovamente giudicato “non idoneo”, con conferma della sua esclusione dal concorso; g) per quanto possa occorrere, della scheda di valutazione attitudinale trasmessa solo in data 4 febbraio 2026, a seguito di istanza di accesso e copia atti ex artt. 22-25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., contenente tutti gli atti presenti nel fascicolo attitudinale del ricorrente, eseguiti tra il 29 agosto e il 1° settembre 2025; h) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale, non conosciuto e, ove occorra, della graduatoria finale del concorso nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente tra gli idonei.

Giustizia amministrativa202512406

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psico-attitudinale e successivo giudizio di non idoneità adottato in riedizione del potere, con esclusione dal concorso per allievi agenti della Polizia di Stato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità attitudinale adottato il 2 settembre 2025 dalla commissione del concorso per 2.517 allievi agenti della Polizia di Stato, nonché gli atti connessi, tra cui la relazione psicologica, la scheda di valutazione attitudinale, i verbali contenenti i criteri di valutazione e la graduatoria finale nella parte in cui non lo includeva tra gli idonei. Il ricorrente aveva inoltre impugnato, con un secondo atto di motivi aggiunti, il nuovo giudizio di non idoneità del 12 gennaio 2026, adottato da una diversa commissione in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 7158/2025, che aveva disposto un nuovo colloquio collegiale. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., una possibile questione preliminare: il secondo ricorso per motivi aggiunti non impugna specificamente la graduatoria finale approvata il 19 dicembre 2025 e non è stato notificato ai controinteressati inseriti nella graduatoria, in violazione dell'art. 41, comma 2, c.p.a. Da ciò potrebbe derivare l'inammissibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti e, per sopravvenuta carenza di interesse, l'improcedibilità del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito né adottato una decisione definitiva sull'ammissibilità o sull'improcedibilità. Ha sottoposto alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti, dovuta alla mancata specifica impugnazione della graduatoria finale e alla mancata notificazione ai controinteressati, nonché la possibile improcedibilità del ricorso originario e del primo ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente alla sopravvenienza del nuovo giudizio di non idoneità e della graduatoria finale. Ha assegnato alle parti venti giorni per depositare memorie sulla sola questione indicata e ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 26 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    presentare memorie vertenti su quest'unica questione

    Quando il giudice intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, deve sottoporla previamente al contraddittorio delle parti, assegnando un termine per il deposito di memorie.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Il ricorso deve essere notificato alle amministrazioni resistenti e, ove esistano, ai controinteressati individuati nell'atto impugnato o comunque facilmente individuabili.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    La possibile inammissibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti e la possibile improcedibilità delle precedenti impugnazioni sono state sottoposte al contraddittorio prima della decisione.

Massime di principio

  • Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità o improcedibilità non previamente discussa dalle parti, deve sottoporla al contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per memorie prima di decidere.
  • Se, dopo la proposizione del ricorso contro un giudizio di non idoneità concorsuale, interviene una nuova valutazione sfavorevole adottata in riedizione del potere, il ricorso originario può divenire improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre la nuova valutazione deve essere ritualmente impugnata.
  • L'impugnazione di una nuova valutazione concorsuale non è sufficiente, secondo la questione prospettata dal giudice, se non investe specificamente anche la graduatoria finale che consolida l'esclusione del candidato e non è notificata ai controinteressati inseriti nella graduatoria, quando questi siano individuabili.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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