Cassazione Civile, Ordinanza n. 01403/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa agricola)
La controversia
La controversia trae origine da una domanda di aiuti PAC per seminativi presentata da una società agricola. L’ente pagatore aveva inizialmente ammesso le domande a contributo, ma poi, a seguito di contestazioni e accertamenti anche del Nucleo Antifrodi dei Carabinieri sulla veridicità delle dichiarazioni rese, aveva riesaminato la posizione della beneficiaria rilevando uno scostamento molto elevato tra superficie dichiarata e superficie accertata e, perciò, revocato il premio. La società agricola aveva impugnato la revoca davanti al tribunale e poi in appello; la corte territoriale aveva accolto solo il motivo relativo all’esclusione dell’elemento soggettivo di colpevolezza ai sensi del regolamento comunitario richiamato. L’ente pagatore ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma dalla decisione emerge che, prima ancora dell’esame nel merito, la Corte ha rilevato d’ufficio il difetto di procedibilità del ricorso per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata notificata con relata e documentazione PEC. Il ricorrente ha sostenuto che la tempestività fosse comunque desumibile dagli atti, valorizzando una copia informatica della sentenza recante la firma digitale di uno dei difensori della controparte e la data di estrazione, oltre a un’auto-dichiarazione del difensore; tali allegazioni sono state ritenute insufficienti.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto non assolto l’onere di deposito, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., della copia autentica della sentenza impugnata munita di relata di notificazione e delle attestazioni/ ricevute PEC, sicché non era possibile verificare la tempestività dell’impugnazione. Ha escluso che la mancanza potesse essere superata da una mera auto-dichiarazione o dalla sola presenza in atti di una copia della sentenza estratta dal sistema informatico. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese di lite e, ritenendo integrati i presupposti della disciplina sulla lite temeraria, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo unificato aggravato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
impone, a pena di improcedibilità, il deposito della copia autentica della decisione impugnata notificata con la relata di notificazione, così da consentire il controllo della tempestività del ricorso per cassazione
art. 370, comma 3, c.p.c.
rileva ai fini della produzione, da parte del controricorrente, della copia notificata della sentenza entro il termine previsto
art. 325, comma 2, c.p.c.
il controllo sulla tempestività del ricorso va svolto in relazione al termine breve di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza
art. 380-bis c.p.c.
disciplina la proposta di definizione accelerata e la decisione camerale non partecipata conforme alla proposta
art. 96, comma 3, c.p.c.
consente la condanna equitativa della parte soccombente al pagamento di una somma in favore della controparte nei casi ricompresi nella disciplina applicata dalla Corte
art. 96, comma 4, c.p.c.
consente la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nei casi di conformità tra proposta e decisione finale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
comporta l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione sfavorevole dell’impugnazione
Regolamento (CE) n. 2419/2001, art. 44
richiamato nel merito della controversia amministrativa per l’esclusione di riduzioni o esclusioni in assenza di colpa del beneficiario
Regolamento (CE) n. 1251/1999
indicato quale base dei regimi di aiuto PAC relativi alla domanda oggetto del giudizio
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l’onere di depositare la copia autentica della sentenza impugnata, completa di relata di notificazione e della documentazione attestante la notifica, è un requisito sostanziale di procedibilità, finalizzato a consentire il controllo immediato della tempestività dell’impugnazione.
- La mancanza della relata di notifica non è sanata da mere deduzioni difensive, da auto-dichiarazioni del difensore o dalla sola presenza di una copia informatica della sentenza priva della sequenza documentale completa della notificazione.
- La procedibilità del ricorso può essere ugualmente riconosciuta solo se dal ricorso stesso emerga con certezza che l’impugnazione è stata proposta entro il termine breve, così rendendo superfluo il controllo sulla data della notifica della sentenza; in difetto, il ricorso è improcedibile.
- La notificazione via PEC si prova mediante relata e ricevute di accettazione e consegna, poiché solo tale documentazione consente di verificare la disponibilità dell’atto da parte del destinatario e il perfezionamento legale della notifica.
- La declaratoria di improcedibilità è rilevabile d’ufficio e non viene sanata dal fatto che la parte resistente abbia svolto difese nel merito senza eccepire il vizio.
- Quando la decisione finale coincide con la proposta di definizione accelerata sia nel dispositivo sia nelle ragioni, la Corte può applicare le conseguenze economiche aggravate previste per la lite temeraria e per la reazione ordinamentale all’uso infondato dell’impugnazione.
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