Cassazione Civile, Ordinanza n. 06228/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un pignoramento presso terzi eseguito dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973, impugnato dal contribuente davanti al giudice tributario perché il credito era stato azionato senza che, a suo dire, fossero state ritualmente notificate le cartelle presupposte. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'agente della riscossione ritenendo tardiva la produzione in secondo grado della documentazione attestante la regolare notificazione delle cartelle. Con il ricorso per cassazione l'agente della riscossione ha dedotto: 1) omessa pronuncia e violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario; 2) violazione dell'art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992, per non avere la CTR applicato la norma che consente la produzione di nuovi documenti in appello; 3) ulteriore violazione dell'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, per avere reputato inammissibile la produzione documentale in appello.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la giurisdizione appartenga al giudice tributario quando l'opposizione al pignoramento presso terzi investe l'omessa, inesistente o nulla notificazione degli atti prodromici e contesti la stessa esistenza della pretesa tributaria, non fatti sopravvenuti. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che nel processo tributario d'appello l'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 consente la libera produzione di nuovi documenti, anche se già esistenti e persino se irritualmente non prodotti in primo grado, senza richiedere la prova di caso fortuito o forza maggiore. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame della causa e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha escluso una decisione nel merito perché sono necessari ulteriori accertamenti di fatto sulla idoneità dei documenti prodotti in appello a dimostrare la regolare notificazione delle cartelle presupposte.
Norme richiamate
art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973
L'atto di pignoramento presso terzi emesso dall'agente della riscossione può essere oggetto di impugnazione dinanzi al giudice tributario quando il contribuente contesti la mancata notificazione degli atti presupposti e, quindi, la stessa pretesa tributaria.
art. 112 c.p.c.
È richiamato come parametro della dedotta omessa pronuncia, ma la censura non è stata accolta.
art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992
Individua, nel caso concreto, la giurisdizione tributaria sulle controversie relative alla pretesa fiscale oggetto di esecuzione, quando siano contestati fatti incidenti sulla pretesa stessa.
art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel giudizio tributario di appello consente alle parti di produrre nuovi documenti liberamente, anche se preesistenti al primo grado o irritualmente non prodotti prima, senza necessità di provare caso fortuito o forza maggiore.
art. 345 c.p.c.
La preclusione sulle nuove produzioni documentali propria del processo civile ordinario non si applica, per specialità, al giudizio tributario d'appello.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Esprime il principio di specialità che impone la prevalenza della disciplina processuale tributaria su quella civile ordinaria.
art. 57 d.P.R. n. 602 del 1973
È richiamato nel quadro del sistema delle impugnazioni relative agli atti dell'esecuzione esattoriale.
art. 617 c.p.c.
È richiamato quale modello dell'opposizione agli atti esecutivi, trasposto nel contenzioso tributario per l'impugnazione del pignoramento fondato su notifica invalida o omessa degli atti prodromici.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Consente la cassazione con rinvio per nuovo esame quando non siano possibili ulteriori decisioni nel merito senza accertamenti di fatto.
art. 385, terzo comma, c.p.c.
Giustifica la rimessione al giudice del rinvio della regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
art. 85, terzo comma, c.p.c.
È richiamato in relazione alla perpetuatio dell'ufficio di difensore e alla sopravvivenza dello ius postulandi del procuratore già costituito prima della successione dell'ente estinto.
art. 1 d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016
Prevede l'estinzione dell'agente della riscossione originario e il subentro dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, senza incidere sulla continuità della difesa del procuratore già costituito.
art. 1, comma 1, lett. aa), d.lgs. n. 220/2023
La Corte precisa che la lettura dell'art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992 è quella precedente alla novella, applicabile ai giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore della riforma.
art. 4 d.lgs. n. 220/2023
È richiamato per delimitare l'applicazione temporale della novella all'art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992.
Massime di principio
- Nel contenzioso relativo all'esecuzione esattoriale, la giurisdizione tributaria sussiste quando il contribuente contesti fatti incidenti sulla pretesa fiscale anteriori o coevi alla notifica della cartella o, se la notifica è omessa o invalida, fino all'atto esecutivo che assume funzione di conoscenza della pretesa; la giurisdizione ordinaria riguarda invece le sole questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo e i fatti sostanziali sopravvenuti.
- L'opposizione al pignoramento esattoriale per omessa o invalida notifica degli atti prodromici si risolve nell'impugnazione del primo atto con cui la pretesa tributaria viene resa conoscibile al contribuente e va trattata dal giudice tributario.
- Nel processo tributario d'appello, la produzione di nuovi documenti è libera ai sensi dell'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e non è soggetta alla preclusione dell'art. 345 c.p.c.; la parte può depositare anche documenti già esistenti in primo grado o non prodotti per scelta o errore, senza dover dimostrare caso fortuito o forza maggiore.
- Quando la decisione di merito richiede verifiche fattuali ulteriori sulla prova documentale, la Corte di cassazione deve cassare con rinvio e non può decidere nel merito.
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