Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04065/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione impugnata era una sentenza del giudice dell'udienza preliminare applicativa della pena. Il ricorrente ha impugnato in cassazione deducendo un vizio di motivazione della sentenza, con riferimento alla verifica dell'insussistenza delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che, contro la sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso per cassazione solo per specifiche violazioni di legge tassativamente indicate. Il vizio dedotto non rientra tra queste, perché non riguarda una difformità tra richiesta e decisione, né vizi della volontà dell'imputato, né la qualificazione giuridica del fatto, né l'illegalità della pena nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza applicativa della pena, ritenendo non deducibile in cassazione il vizio di motivazione relativo all'omessa verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. in quanto non compreso tra i casi di impugnazione previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ha applicato le conseguenze ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato come parametro della verifica del giudice circa l'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento, ma il relativo vizio motivazionale non è deducibile nel ricorso contro sentenza applicativa della pena fuori dai casi tassativi previsti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Norma che limita l'impugnabilità della sentenza applicativa della pena alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate; esclude la censurabilità del vizio di motivazione dedotto nel caso di specie.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle ammende.

  • sentenza Sezioni Unite n. 33040 del 2015 (Jazouli)

    Richiamata per delimitare i casi di pena 'illegale' rilevanti ai fini dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Contro la sentenza applicativa della pena il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i casi di violazione di legge espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con esclusione dei motivi di merito o di mera motivazione.
  • La deduzione del vizio di motivazione sulla mancata esclusione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non integra, di per sé, un motivo deducibile avverso la sentenza di patteggiamento se non ricade in una delle ipotesi tassative di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • L'illegalità della pena rilevante ai fini dell'impugnazione va intesa nei limiti tracciati dalla giurisprudenza di legittimità, e non coincide con qualunque censura sul trattamento sanzionatorio.
  • L'inammissibilità del ricorso, quando rilevabile de plano, comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.