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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05745/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore già appartenente al personale ex ITALTER/SIRAP e poi utilizzato dalla Regione siciliana con contratti a tempo determinato, volto a ottenere il riconoscimento del diritto alla retribuzione di posizione nella componente fissa prevista per i dirigenti regionali di terza fascia, con decorrenza dal 17 gennaio 2006, e le conseguenti differenze retributive. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello aveva rigettato l’appello dell’amministrazione. In cassazione la Regione ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione dell’art. 2909 c.c. e dei principi sul giudicato esterno, assumendo che una precedente sentenza definitiva del Tribunale di Palermo avesse già escluso il diritto azionato in un contenzioso analogo; dall’altro la violazione della disciplina regionale e statale sul trattamento economico del personale ex ITALTER/SIRAP e dei dirigenti, sostenendo che il lavoratore non fosse un dirigente nominato ma un dipendente assunto a termine ed equiparato solo economicamente, sicché la componente fissa della retribuzione di posizione non era dovuta in assenza di formale incarico dirigenziale e del relativo effettivo svolgimento.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha osservato che la Corte d’appello non aveva verificato in modo adeguato l’operatività del giudicato esterno allegato dall’amministrazione, limitandosi ad affermare che il nuovo giudizio riguardava un periodo successivo e la contrattazione collettiva del 2007, senza chiarire se la questione dell’attribuzione e dello svolgimento dell’incarico dirigenziale fosse già stata definita nella precedente sentenza passata in giudicato. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva attribuito rilievo alla qualifica formale di dirigente di terza fascia senza accertare se tale qualifica fosse stata acquisita mediante concorso pubblico o derivasse da una mera equiparazione economica. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda del lavoratore. Ha compensato le spese dei gradi di merito per la complessità della vicenda normativa e ha posto le spese di legittimità a carico della parte soccombente.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per il giudicato esterno: il punto già coperto da giudicato preclude il riesame in un successivo giudizio tra le stesse parti sul medesimo rapporto o su una questione decisiva comune.

  • art. 48 della legge Regione Sicilia n. 21 del 2001

    la disposizione è interpretata come norma di mera equiparazione economica del personale ex ITALTER/SIRAP al personale regionale, a parità di qualifica e anzianità, non come attribuzione automatica della qualifica dirigenziale o del diritto alle componenti accessorie legate a un effettivo incarico.

  • art. 76 della legge Regione Sicilia n. 25 del 1993

    norma originaria che autorizzava l’amministrazione regionale ad avvalersi del personale ITALTER/SIRAP mediante contratti a termine per specifiche finalità.

  • art. 23 quater del d.l. n. 6 del 1998

    norma statale che ha autorizzato la stipula di contratti a tempo determinato con il personale in questione per attività di protezione civile.

  • art. 1, comma 1, della legge n. 61 del 1998

    norma di conversione del d.l. n. 6 del 1998, richiamata per la disciplina dei contratti del personale ex ITALTER/SIRAP.

  • art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato nel ricorso per contestare la spettanza della retribuzione accessoria in mancanza dei presupposti propri del rapporto dirigenziale.

  • art. 76 della legge Regione Sicilia n. 25 del 1993

    richiamato anche per evidenziare che i contratti a termine non attribuivano di per sé la qualifica formale di dirigente.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese di legittimità secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    utilizzato per decidere la causa nel merito una volta cassata la sentenza, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno preclude il riesame, in un successivo giudizio tra le stesse parti, della questione già accertata con sentenza definitiva quando essa costituisca un punto decisivo comune ai due processi o una premessa logica indispensabile della decisione passata in giudicato.
  • La spettanza della retribuzione di posizione al dirigente presuppone, di regola, l’effettivo conferimento di un incarico dirigenziale e il concreto esercizio delle funzioni connesse, poiché la voce retributiva è correlata alla responsabilità, al contenuto e alla collocazione dell’incarico.
  • Una previsione legislativa di mera equiparazione economica tra personale proveniente da altri enti e personale dell’amministrazione non comporta, senza un’espressa deroga, l’automatica attribuzione di tutte le componenti accessorie riservate a chi abbia ottenuto una formale nomina dirigenziale.
  • L’equiparazione economica non può trasformarsi in equiparazione piena alla dirigenza in assenza di selezione pubblica o di un atto formale di nomina accompagnato dall’effettivo svolgimento delle funzioni dirigenziali.
  • Quando la decisione di merito omette di verificare i presupposti sostanziali della qualifica invocata e della precedente efficacia del giudicato, la Cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito se non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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